<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASR2025</title>
	<atom:link href="https://www.asr2025.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asr2025.it/</link>
	<description>Il portale del nuovo Accordo Stato Regioni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 08:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/favicon-portale-accordo-stato-regioni-2025-66x66.jpg</url>
	<title>ASR2025</title>
	<link>https://www.asr2025.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuove FAQ della Regione Veneto</title>
		<link>https://www.asr2025.it/2026/07/24/nuove-faq-della-regione-veneto/</link>
					<comments>https://www.asr2025.it/2026/07/24/nuove-faq-della-regione-veneto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asr2025.it/?p=16180</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Regione Veneto ha pubblicato una raccolta di FAQ dedicate ai principali dubbi interpretativi sull’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Tra i chiarimenti più rilevanti: · I lavoratori neoassunti devono essere formati prima di essere adibiti alla mansione e di essere esposti ai rischi; · Il modulo Cantieri di 6 ore riguarda i datori di  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2026/07/24/nuove-faq-della-regione-veneto/">Nuove FAQ della Regione Veneto</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a">
<div dir="auto">La Regione Veneto ha pubblicato una raccolta di FAQ dedicate ai principali dubbi interpretativi sull’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.</div>
<div dir="auto"></div>
</div>
<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto">Tra i chiarimenti più rilevanti:</div>
</div>
<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto">· I lavoratori neoassunti devono essere formati prima di essere adibiti alla mansione e di essere esposti ai rischi;</div>
</div>
<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto">· Il modulo Cantieri di 6 ore riguarda i datori di lavoro e i dirigenti dell’impresa affidataria;</div>
</div>
<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto">· La gru a bandiera non è assimilabile al carroponte ai fini dell’abilitazione prevista dall’ASR 2025;</div>
</div>
<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto">· La formazione pregressa è riconosciuta solo quando i contenuti risultano conformi a quanto previsto dal nuovo Accordo.</div>
<div dir="auto"></div>
</div>
<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto">Le FAQ rappresentano l’orientamento della Regione Veneto e potranno essere superate da successivi chiarimenti nazionali.</div>
<div dir="auto"></div>
</div>
<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto">Leggi il documento completo: <span class="html-span xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs"><a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n x18oe1m7 x1sy0etr xstzfhl x972fbf x10w94by x1qhh985 x14e42zd x9f619 x1ypdohk xt0psk2 x3ct3a4 xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz xkrqix3 x1sur9pj x1fey0fg x1s688f" tabindex="0" role="link" href="https://www.asr2025.it/archivio-normative/faq-regionali-accordo-formazione-veneto/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBEwZEFLY2RnN0x3NnNvSDNaT3NydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR4Q7R8UsF-tVTlN6gwKFAGCo2D3mYZDult98ip9GfwoSmDbDgL53NJpnZclCg_aem_lizC0tG4If1sZ8O-SYmVdA" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">https://www.asr2025.it/&#8230;/faq-regionali-accordo&#8230;/</a></span></div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2026/07/24/nuove-faq-della-regione-veneto/">Nuove FAQ della Regione Veneto</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.asr2025.it/2026/07/24/nuove-faq-della-regione-veneto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Definizione di carroponte e dubbio sulla gru a bandiera (aggiornamento)</title>
		<link>https://www.asr2025.it/2026/04/09/definizione-di-carroponte-e-dubbio-sulla-gru-a-bandiera-aggiornamento/</link>
					<comments>https://www.asr2025.it/2026/04/09/definizione-di-carroponte-e-dubbio-sulla-gru-a-bandiera-aggiornamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Zaratani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Percorsi di Lettura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asr2025.it/?p=16150</guid>

					<description><![CDATA[<p>La definizione di carroponte riportata nell’Allegato II ha suscitato subito una serie di dubbi in merito alla gru a bandiera che una lettura “testuale” sembra portare a dire che la gru a bandiera è ricompresa nella definizione di carroponte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2026/04/09/definizione-di-carroponte-e-dubbio-sulla-gru-a-bandiera-aggiornamento/">Definizione di carroponte e dubbio sulla gru a bandiera (aggiornamento)</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1302px;margin-left: calc(-5% / 2 );margin-right: calc(-5% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.375%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:2.375%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:2.375%;--awb-spacing-left-medium:2.375%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:2.375%;--awb-spacing-left-small:2.375%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p>La definizione di carroponte riportata nell’Allegato II ha suscitato subito una serie di dubbi in merito alla gru a bandiera che una lettura “testuale” sembra portare a dire che la gru a bandiera è ricompresa nella <a href="https://www.asr2025.it/conferenza-stato-regioni-del-17-aprile-2025/#all-2carroponte">definizione di carroponte</a>.</p>
<h3 id="toc_ANALISI_DEL_TESTO_DELLA_DEFINIZIONE_DI_CARROPONTE" class="fusion-responsive-typography-calculated" style="--fontsize: 28; line-height: 1.3; --fontSize: 28;" data-fontsize="28" data-lineheight="36.4px"><strong>ANALISI DEL TESTO DELLA DEFINIZIONE DI CARROPONTE</strong></h3>
<p>Proviamo a fare un&#8217;analisi del testo scomponendolo:</p>
<blockquote>
<p><em>Carroponte:</em></p>
<p><em>1- Gru a ponte: gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.</em></p>
<p>Fin qui non ci sono dubbi, peraltro anche l’immagine è chiara:</p>
<p><em> <img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-15466" src="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54.png" alt="" width="820" height="261" srcset="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-200x64.png 200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-300x96.png 300w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-400x127.png 400w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-600x191.png 600w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-768x245.png 768w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-800x255.png 800w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-1024x326.png 1024w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-1200x382.png 1200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-1536x489.png 1536w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54.png 2154w" sizes="(max-width: 820px) 100vw, 820px" /></em></p>
<p><em>2- Gru a cavalletto: gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.</em></p>
</blockquote>
<p>Anche questa definizione è chiara, peraltro, corrisponde all’immagine:</p>
<blockquote>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-15930" src="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gru-cavalletto-gru-a-cavaletto.png" alt="" width="811" height="267" srcset="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gru-cavalletto-gru-a-cavaletto-200x66.png 200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gru-cavalletto-gru-a-cavaletto-300x99.png 300w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gru-cavalletto-gru-a-cavaletto-400x132.png 400w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gru-cavalletto-gru-a-cavaletto-600x198.png 600w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gru-cavalletto-gru-a-cavaletto.png 644w" sizes="(max-width: 811px) 100vw, 811px" /></p>
</blockquote>
<h3 id="toc_IL_DUBBIO_SULLA_GRU_A_BANDIERA" class="fusion-responsive-typography-calculated" style="--fontsize: 28; line-height: 1.3; --fontSize: 28;" data-fontsize="28" data-lineheight="36.4px"><strong>IL DUBBIO SULLA GRU A BANDIERA</strong></h3>
<p>L’inserimento del seguente testo “oppure gru senza ruote montate in posizione fissa” ha insinuato il dubbio che anche le gru a bandiera siano ricomprese nella definizione, che possiamo riscrivere come segue:</p>
<p>gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento</p>
<p>Riportiamo sotto una foto di gru a bandiera per chiarezza espositiva:</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-15935" src="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gruabandiera.jpg" alt="" width="385" height="418" srcset="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gruabandiera-200x217.jpg 200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gruabandiera-276x300.jpg 276w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gruabandiera.jpg 385w" sizes="(max-width: 385px) 100vw, 385px" /></p>
<h3 id="toc_LE_ARGOMENTAZIONI_DISPONIBILI_AD_OGGI" class="fusion-responsive-typography-calculated" style="--fontsize: 28; line-height: 1.3; --fontSize: 28;" data-fontsize="28" data-lineheight="36.4px"><strong>LE ARGOMENTAZIONI DISPONIBILI AD OGGI</strong></h3>
<p>Gli argomenti a sostegno dell’interpretazione che la gru a bandiera <strong>NON è compresa</strong> nella definizione di carroponte sono le seguenti.</p>
<p>1- <a href="https://www.asr2025.it/archivio-normative/faq-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-documento-del-27-03-2026/">FAQ rilasciate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e contenute nel documento 27/03/2026</a></p>
<blockquote style="padding-left: 40px;">
<p><i>Quesito n. 24</i></p>
<p><span style="letter-spacing: 0.24px;">Con riferimento al corso di formazione per addetti alla conduzione di carri ponte previsto dal nuovo ACSR 59/2025, viste alcune differenti interpretazioni, si vuole chiedere se le c.d. gru a bandiera rientrano tre le attrezzature per le quali è obbligatorio svolgere la formazione abilitante prevista dall’Accordo SR 59/2025.</span></p>
<p>Risposta</p>
<p>Con l’Accordo SR 59/2025 è stato introdotto l’obbligo di formazione abilitante per gli addetti alla conduzione di specifiche tipologie di gru, individuate nell’allegato II. In tale allegato vengono fornite definizioni puntuali:</p>
<p>Gru a ponte (ossia gru capaci di muoversi su binari o vie di corsa, dotate di almeno una trave orizzontale e di un meccanismo di sollevamento) e Gru a cavalletto (ossia gru capaci di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure montate in posizione fissa, con almeno una trave orizzontale sostenuta da una gamba e dotate anch’esse di un meccanismo di sollevamento.)</p>
<p>Queste definizioni, in linea con la norma UNI EN 15011, costituiscono un elenco esaustivo e non meramente esemplificativo. Ciò significa che non è possibile estendere l’ambito di applicazione dell’Accordo ad altre tipologie di attrezzature per analogia o interpretazione.</p>
<p><i style="letter-spacing: 0.24px;">Alla luce di quanto sopra, le cosiddette gru a bandiera non rientrano tra le attrezzature per le quali è prevista la formazione abilitante ai sensi dell’Accordo SR 59/2025.</i></p>
</blockquote>
<p>2- <a href="https://www.asr2025.it/archivio-normative/faq-elaborate-dalle-regioni-in-collaborazione-con-le-aziende-sanitarie-documento-del-31-07-2025/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FAQ contenute nel documento del 31/07/2025 trasmesso dalla Commissione Salute della Regione Emilia-Romagna al Ministero del Lavoro e alla Conferenza Stato-Regioni</a></p>
<blockquote style="padding-left: 40px;">
<p><i>34) Con riferimento al corso di formazione per addetti alla conduzione di carri ponte previsto dal nuovo ACSR 59/2025, viste alcune differenti interpretazioni, si vuole chiedere se le c.d. gru a bandiera rientrano tra le attrezzature per le quali è obbligatorio svolgere la formazione abilitante prevista dall’Accordo SR 59/2025.<br />
<span style="letter-spacing: 0.24px;"><br />
La gru a bandiera non rientra tra le attrezzature incluse nelle definizioni di cui all’allegato II dell’ACSR 59/2025 in quanto non è assimilabile né ad un carroponte né ad una gru a cavalletto. In particolare, il testo delle definizioni dell’Accordo SR 59/2025 è tratto dalle definizioni per le gru a ponte e gru a cavalletto di cui alla norma UNI EN 15011, che non ricomprende le gru a bandiera. Pertanto, la disposizione di cui all’Accordo SR si applica esclusivamente per le gru rientranti nel campo di applicazione della norma UNI EN 15011.<br />
</span><span style="letter-spacing: 0.24px;"><br />
Con riferimento agli esempi grafici riportati nell’Accordo SR 59/2025, la definizione di cui al punto 2 va riportata esclusivamente ed esaustivamente alle figure 3 e 4.</span></i></p>
</blockquote>
<p><span style="letter-spacing: 0.24px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">3- La gru a bandiera ha un comportamento molto differente dal carroponte e dalla gru a cavalletto e normalmente, in questi casi, le parti pratiche dei corsi sono differenziate per tipo di attrezzatura mentre in questo caso le parti pratiche si differenziano solo in base al differente tipo di comando (in cabina oppure pensile/radiocomando)</span></p>
<p>4- Nella norma UNI ISO 4306 Parte 1: TIPI DI APPARECCHI DI COLLEVAMENTO che tratta la Classificazione in funzione del tipo costruttivo troviamo una descrizione chiara di:</p>
<p style="padding-left: 40px;">• <span style="letter-spacing: 0.24px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><b>Gru a ponte</b></span><span style="letter-spacing: 0.24px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">: apparecchio di sollevamento i cui elementi portanti sono sostenuti da travi portaruote mobili che appoggiano direttamente sulle vie di corsa</span></p>
<p style="padding-left: 40px;">•<span style="letter-spacing: 0.24px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><b>Gru a cavalletto</b></span><span style="letter-spacing: 0.24px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">: apparecchio di sollevamento i cui elementi portanti sulle vie di corsa mediante stilate</span></p>
<p style="padding-left: 40px;">•<span style="letter-spacing: 0.24px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><b>Gru a colonna</b></span><span style="letter-spacing: 0.24px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">: gru con braccio a sbalzo in grado di ruotare essendo posta su una colonna con base fissa entro una fondazione, oppure fissa su una colonna che può ruotare in un alloggiamento della fondazione</span></p>
<p>Pertanto è chiaro che la gru a colonna (detta in gergo gru a bandiera) è una attrezzatura molto differente e non ricompresa nella definizione di gru a cavalletto</p>
<p><strong style="font-family: Literata, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 28px; letter-spacing: -0.274545px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">NEL GRANDE CI STA IL PICCOLO?</strong></p>
<p>Attenzione a non essere portati a fare il ragionamento di ritenere compresa la gru a bandiera nella definizione di carroponte e quindi fare il corso di 10 ore per carroponte a chi usa solo la gru a bandiera oppure a chi usa il carroponte e anche la gru a bandiera.</p>
<p>Purtroppo l’idea che nel grande ci stia il piccolo o che sia a favore di sicurezza non regge per i seguenti motivi.</p>
<p>Se durante il corso di 10 ore per carroponte è stata fatta la parte pratica solo con la gru a bandiera siamo nella situazione di aver fatto il corso con una attrezzatura differente da quella prevista invalidando il corso. Pensiamo ad un corso per carrello elevatore in cui la parte pratica è stata fatta usando solamente un transpallet, la situazione è analoga.</p>
<p>Se durante il corso di 10 ore per carroponte è stata fatta la parte pratica con un carroponte ed anche con la gru a bandiera significa avere sottratto alle 10 ore (che sono un tempo minimo) del tempo per trattare una attrezzatura diversa da quella prevista per il corso invalidando così il corso.</p>
<h3 id="toc_QUALE_FORMAZIONE_PER_LA_GRU_A_BANDIERA" class="fusion-responsive-typography-calculated" style="--fontsize: 28; line-height: 1.3; --fontSize: 28;" data-fontsize="28" data-lineheight="36.4px"><strong>QUALE FORMAZIONE PER LA GRU A BANDIERA</strong></h3>
<p>Prima del 24/05/2025 (data di entrata in vigore del nuovo Accordo) era già ampiamente noto che vi erano attrezzature non ricomprese nell’Accordo del 22/02/2012 che comunque necessitavano di formazione e addestramento. Fra questi c’erano il carroponte, la gru a cavalletto e la gru a bandiera.</p>
<p>Vediamo gli articoli del D.Lgs. 81/2008 di riferimento:</p>
<blockquote>
<p><strong><em>TITOLO III &#8211; USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</em></strong></p>
<p><strong><em>CAPO I &#8211; USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO</em></strong></p>
<p><strong><em>Articolo 71 &#8211; Obblighi del datore di lavoro</em></strong></p>
<p><em>7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:</em></p>
<p><em>a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati;</em></p>
<p><strong><em>Articolo 73 &#8211; Informazione, formazione e addestramento</em></strong></p>
<p><em>1- Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:</em></p>
<p><em>a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;</em></p>
<p><em>b) alle situazioni anormali prevedibili.</em></p>
<p><em>2- </em><em>Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.</em></p>
<p><em>3- Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.</em></p>
<p><em>4- Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.</em></p>
<p><em>4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all&#8217;articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l&#8217;utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.</em><span style="font-style: normal; letter-spacing: 0.24px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0);"> </span></p>
</blockquote>
<p>Leggi la <a href="https://www.asr2025.it/2025/09/17/definizione-di-carroponte-e-dubbio-sulla-gru-a-bandiera/">versione precedente dell&#8217;articolo</a>.</p>
</div></div></div></div></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2026/04/09/definizione-di-carroponte-e-dubbio-sulla-gru-a-bandiera-aggiornamento/">Definizione di carroponte e dubbio sulla gru a bandiera (aggiornamento)</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.asr2025.it/2026/04/09/definizione-di-carroponte-e-dubbio-sulla-gru-a-bandiera-aggiornamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emanate le FAQ del Ministero</title>
		<link>https://www.asr2025.it/2026/04/09/emanate-le-faq-del-ministero/</link>
					<comments>https://www.asr2025.it/2026/04/09/emanate-le-faq-del-ministero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asr2025.it/?p=16144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il convegno del 18 novembre analizzerà il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, a sei mesi dalla sua entrata in vigore, evidenziandone novità, criticità e impatti operativi per aziende e formatori.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2026/04/09/emanate-le-faq-del-ministero/">Emanate le FAQ del Ministero</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi giorni di Marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito le FAQ ufficiali relative all’applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.</p>
<p>Vi citiamo le più interessanti rimandando alla lettura integrale del testo disponibile qui: <a href="https://www.asr2025.it/archivio-normative/faq-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-documento-del-27-03-2026/">FAQ Ministero del lavoro e delle politiche sociali documento del 27 03 2026</a></p>
<p>Il quesito 24 conferma che la gru a bandiera non è ricompresa nella definizione di carroponte e non necessita di relativa abilitazione all’uso</p>
<p>I quesiti 26 e 28 confermano che, relativamente ai corsi effettuati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo relativi alle nuove attrezzature e agli ambienti confinati, il riconoscimento deve essere totale e non è possibile “integrare” la formazione pregressa</p>
<p>Consigliamo la lettura integrale delle FAQ di vostro interesse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2026/04/09/emanate-le-faq-del-ministero/">Emanate le FAQ del Ministero</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.asr2025.it/2026/04/09/emanate-le-faq-del-ministero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evento: il 18 novembre PiùSicurezza parteciperà alle Settimane della Sicurezza 2025</title>
		<link>https://www.asr2025.it/2025/10/20/evento-il-18-novembre-piusicurezza-partecipera-alle-settimane-della-sicurezza-2025/</link>
					<comments>https://www.asr2025.it/2025/10/20/evento-il-18-novembre-piusicurezza-partecipera-alle-settimane-della-sicurezza-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 16:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asr2025.it/?p=16115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il convegno del 18 novembre analizzerà il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, a sei mesi dalla sua entrata in vigore, evidenziandone novità, criticità e impatti operativi per aziende e formatori.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2025/10/20/evento-il-18-novembre-piusicurezza-partecipera-alle-settimane-della-sicurezza-2025/">Evento: il 18 novembre PiùSicurezza parteciperà alle Settimane della Sicurezza 2025</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="303" data-end="493">PiùSicurezza parteciperà alle <strong data-start="333" data-end="367">Settimane della Sicurezza 2025</strong>, l’iniziativa promossa da Tavolo 81 Imola dedicata all’approfondimento dei temi chiave della salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p data-start="495" data-end="782">In particolare, <strong data-start="511" data-end="534">il 18 novembre 2025</strong> si terrà il convegno <em data-start="556" data-end="629">“Il nuovo Accordo Stato-Regioni a sei mesi dalla sua entrata in vigore”</em>, un momento di confronto fondamentale per analizzare le novità introdotte dal recente Accordo che ha ridefinito la formazione in materia di sicurezza.</p>
<p data-start="784" data-end="1075">L’evento vedrà la presenza di esperti, istituzioni e professionisti del settore.<br data-start="864" data-end="867" />Tra i relatori, anche il <strong data-start="892" data-end="930">Direttore Generale di PiùSicurezza</strong>, <strong>Andrea Zaratani</strong>, che porterà il punto di vista dell’azienda sullo stato di attuazione dell’Accordo e sulle principali sfide operative per imprese e formatori.</p>
<p data-start="1077" data-end="1374"><strong data-start="1080" data-end="1091">Quando:</strong> 18 novembre 2025<br data-start="1108" data-end="1111" /><strong data-start="1114" data-end="1123">Dove:</strong> Settimane della Sicurezza – Tavolo 81 Imola<br data-start="1167" data-end="1170" /><strong data-start="1174" data-end="1230">Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria:</strong></p>
<p data-start="1077" data-end="1374"><a class="decorated-link" href="https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-nuovo-accordo-stato-regioni-a-6-mesi-dalla-sua-entrata-in-vigore-1768133818849" target="_new" rel="noopener" data-start="1236" data-end="1372">Iscriviti qui</a></p>
<p data-start="1376" data-end="1589">Per consultare il programma completo delle Settimane della Sicurezza 2025: <a class="decorated-link" href="https://tavolo81imola.org/attivita/le-settimane-della-sicurezza-2025/" target="_new" rel="noopener" data-start="1456" data-end="1589">tavolo81imola.org/attivita/le-settimane-della-sicurezza-2025</a></p>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2025/10/20/evento-il-18-novembre-piusicurezza-partecipera-alle-settimane-della-sicurezza-2025/">Evento: il 18 novembre PiùSicurezza parteciperà alle Settimane della Sicurezza 2025</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.asr2025.it/2025/10/20/evento-il-18-novembre-piusicurezza-partecipera-alle-settimane-della-sicurezza-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corso ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento</title>
		<link>https://www.asr2025.it/2025/09/22/percorso-di-lettura-guidata-corso-ambienti-confinati-e-o-sospetti-di-inquinamento/</link>
					<comments>https://www.asr2025.it/2025/09/22/percorso-di-lettura-guidata-corso-ambienti-confinati-e-o-sospetti-di-inquinamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Zaratani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 11:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Percorsi di Lettura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asr2025.it/?p=2107</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ASR 2025 definisce durata (12h) e contenuti minimi dei corsi per lavoratori e datori di lavoro in ambienti confinati, integrandoli con addestramento pratico obbligatorio sul luogo di lavoro. Le aziende devono mappare la formazione pregressa, aggiornare ogni 5 anni e costruire un progetto formativo personalizzato in base a rischi, procedure e attrezzature aziendali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2025/09/22/percorso-di-lettura-guidata-corso-ambienti-confinati-e-o-sospetti-di-inquinamento/">Corso ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>INTRODUZIONE</strong></h3>
<p>L’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (ASR2025 da qui in poi) definisce i contenuti e la durata minimi dei corsi <em>per LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI valido per gli obblighi formativi di cui all’art.2, lett. d), DPR n. 177/2011</em>.</p>
<h3><strong>APPROCCIO CONSIGLIATO</strong></h3>
<p>Oggi oltre che al DPR 177/2011 è consigliato fare riferimento anche alla recente norma UNI 11859:2024 e ragionare su questi step consecutivi:</p>
<ol>
<li>Mappatura degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento</li>
<li>Valutazione del rischio</li>
<li>Definizione delle misure di prevenzione e protezione</li>
<li>Procedura di lavoro e di emergenza (squadra, attrezzature, DPI, rilevatori, APVR, ecc)</li>
<li>Progetto formativo</li>
<li>Corso minimo (ASR2025)</li>
<li>Addestramento sulla procedura di lavoro e di emergenza effettuato sul luogo di lavoro</li>
</ol>
<p>Il progetto formativo è l’elemento fondante del ASR2025 e costituisce, per questo tipo di corso, un elemento fondamentale in quanto il panorama degli ambienti confinati è molto ampio e differente per ogni realtà aziendale. L’obiettivo è che il corso previsto da ASR2025 sia coerente con i rischi, le procedure, le attrezzature ed il personale dell’azienda per la quale il corso viene erogato.</p>
<h3><strong>CONCETTO DI CONTENUTI MINIMI E DI ADDESTRAMENTO SUL LUOGO DI LAVORO</strong></h3>
<p>ASR2025 chiarisce che i contenuti e le durate dei corsi sono da considerarsi minimi e quindi da adattare al gruppo di partecipanti in base alle competenze in ingresso ed agli obiettivi formativi in uscita, il tutto tramite il progetto formativo che deve essere predisposto dal soggetto formatore sulla base delle informazioni fornite dall’azienda.</p>
<p>Per quanto riguarda i corsi in oggetto viene esplicitato che è valido per gli obblighi formativi di cui all’art.2, lett. d), DPR n. 177/2011 che cita:</p>
<blockquote><p><em> Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:</em></p></blockquote>
<blockquote><p><em>d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;</em></p></blockquote>
<p>Restano pertanto a carico dell’azienda gli obblighi della lettera f) dell’Art. 2 del DPR n. 177/2011 che cita:</p>
<blockquote><p><em>f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all&#8217;allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;</em></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>FORMAZIONE PREGRESSA</strong></h3>
<p>Fortunatamente già da un decennio la formazione e addestramento per chi opera in ambienti confinati viene fatta pertanto le aziende si trovano nella necessità di mappare i corsi già fatti dai propri lavoratori e definire se sia riconoscibile come formazione pregressa (e quindi solo da aggiornare) oppure no (e quindi con necessità del corso di prima formazione da 12 ore previsto da ASR2025).</p>
<p>Il riferimento è nella Parte VII, punto 2 che cita:</p>
<blockquote><p><em>I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti.</em></p></blockquote>
<p>Va evidenziato che nulla si dice in merito alla durata, quindi è sufficiente verificare se i contenuti sono conformi: ciò è possibile se sugli attestati è riportato in modo chiaro e dettagliato il programma del corso, diversamente mancano gli elementi per fare questa valutazione.</p>
<p>Poiché i contenuti del corso ambienti confinati previsto da ASR2025 non sono perentori, visto che variano da azienda ad azienda, si consiglia di predisporre un progetto formativo che rispetti i contenuti di ASR2025 e sia coerente con la realtà aziendale e le mansioni del personale dopodichè sarà necessario verificarne la conformità con i programmi dei corsi fatti in passato.</p>
<p>Tutto ciò vale per i corsi fatti prima del 24/05/2025 e da non oltre 10 anni.</p>
<h3><strong>ABBLIGO DI AGGIORNAMENTO</strong></h3>
<p>L’ASR2025 prevede un aggiornamento ogni 5 anni, anche per i corsi fatti in precedenza e riconosciuti come formazione pregressa (vedi sopra).</p>
<p>E’ interessante inoltre la seguente previsione normativa:</p>
<blockquote><p><em>Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata tale funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.</em></p>
<p><em>L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.</em></p></blockquote>
<h3><strong>STRATEGIA PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELL’ACCORDO</strong></h3>
<p>In questa fase in cui è necessario per l’azienda capire come approcciare il passato e il futuro si consiglia di procedere come segue.</p>
<p>Mappare tutti i corsi di formazione facendo una prima selezione rapida: tutti i lavoratori con corsi fatti da oltre 10 anni e mai aggiornati dovranno fare quanto prima il corso di prima formazione da 12 ore previsto da ASR2025.</p>
<p>Poi si passa a valutare i contenuti degli altri corsi che verranno divisi in due gruppi:</p>
<ul>
<li>Corsi conformi ASR2025 (sia prima formazione che aggiornamenti successivi)</li>
<li>Corsi NON conformi ASR2025: questi lavoratori dovranno fare quanto prima il corso di prima formazione da 12 ore previsto da ASR2025</li>
</ul>
<p>Riguardo ai corsi conformi ASR2025 verranno divisi in due gruppi:</p>
<ul>
<li>Corsi erogati da più di 5 anni: questi lavoratori dovranno fare quanto prima il corso di aggiornamento da 4 ore previsto da ASR2025</li>
<li>Corsi erogati da meno di 5 anni: questi lavoratori, entro 5 anni dalla data del corso, dovranno fare il corso di aggiornamento da 4 ore previsto da ASR2025</li>
</ul>
<h3><strong>CONTENUTI DEL CORSO DI PRIMA FORMAZIONE </strong></h3>
<p>Durata minima 12 ore</p>
<h4><strong>Modulo Giuridico-Tecnico (4 ore)</strong></h4>
<h5>OBIETTIVI FORMATIVI:</h5>
<ul>
<li><em>Illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato.</em></li>
<li><em>Illustrare le misure di prevenzione e protezione</em></li>
</ul>
<h5>CONTENUTI DEL MODULO:</h5>
<ul>
<li><em>La normativa di riferimento </em></li>
<li><em>Definizioni e identificazione di un ambiente confinato o sospetto di inquinamento e criticità</em></li>
<li><em>Analisi degli eventi infortunistici</em></li>
<li><em>Individuazione dei fattori di rischio </em></li>
<li><em>I rischi specifici: aria respirabile atmosfere con difetto o eccesso di ossigeno, atmosfere con agenti chimici pericolosi per asfissia e/o intossicazione, atmosfere con pericolo di esplosione ed incendio, seppellimento, cadute dall’alto, cadute di gravi, carenze di comunicazioni ecc.</em></li>
<li><em>Caratteristiche e pericolosità degli agenti chimici</em></li>
<li><em>Misure e procedure di prevenzione nelle fasi di lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito indicato:</em>
<ul>
<li><em>procedure d’ingresso e uscita in ambiente confinato</em></li>
<li><em>dimensione, numero dei passi d’uomo, numero di accessi, numero dei lavoratori presenti</em></li>
<li><em>monitoraggio dell’atmosfera</em></li>
<li><em>sistemi di illuminazione, dispositivi per prevenire lo shock elettrico</em></li>
<li><em>macchine ed attrezzature di lavoro (coclee, agitatori, pale ecc.)</em></li>
<li><em>&#8220;ventilazione&#8221; ovvero l&#8217;adozione di tutti i sistemi per il ricambio dell&#8217;aria</em></li>
<li><em>sorveglianza sanitaria</em></li>
</ul>
</li>
</ul>
<h4><strong>Modulo Parte pratica (8 ore)</strong></h4>
<h5>OBIETTIVI FORMATIVI:</h5>
<ul>
<li><em>Far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi presenti negli ambienti confinati (DPI, respiratori, rilevatori di gas&#8230;)</em></li>
</ul>
<h5>CONTENUTI DEL MODULO:</h5>
<ul>
<li><em>Le procedure da attuare in caso di emergenza (incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato)</em></li>
<li><em>Simulazione sull’uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione:</em>
<ul>
<li><em>Dispositivi di protezione individuali.</em></li>
<li><em>Gli Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR): utilizzo, tipologia, filtri.</em></li>
<li><em>Imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività</em></li>
<li><em>Sistemi di segnalazione e comunicazione</em></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>CONTENUTI DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO </strong></h3>
<p>Durata minima 4 ore di parte pratica, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative ed evoluzioni tecniche.</p>
<p>Come spesso accade con gli Accordi Stato-Regione ben poco viene detto in merito ai contenuti dei corsi di aggiornamento. In questo caso la guida è il progetto formativo che dovrà tenere conto della realtà aziendale, delle competenze in ingresso dei lavoratori, delle novità tecnologiche, organizzative e normative rispetto al corso precedentemente seguito dai lavoratori.</p>
<h3><strong>REQUISITI DEI DOCENTI</strong></h3>
<p>Per il modulo giuridico-tecnico i docenti devono possedere i requisiti da formatore per la sicurezza di cui al DI 2013 oltre che una sono documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.</p>
<p>Per il modulo pratico i docenti devono possedere i requisiti da formatore per la sicurezza di cui al DI 2013 oltre che documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.</p>
<h3><strong>MODALITA’ DI EROGAZIONE</strong></h3>
<p>Il corso per ambienti confinati può essere erogato solo in presenza; le modalità e-learning e videoconferenza sincrona non sono ammesse, neanche per il modulo teorico.</p>
<h3><strong>VANTAGGI DI UN CAMPO PROVE</strong></h3>
<p>I corsi per ambienti confinati dell’ASR2025 sono indirizzati ai lavoratori che approcciano questo tipo di problematiche per la prima volta e pertanto non è pensabile di fare la parte pratica esattamente all’interno di un ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento per i rischi che correrebbe senza le competenze necessarie.</p>
<p>Prevedere la parte pratica in una situazione simulata, quindi in campo prove, consente di avere la massima sicurezza per i corsisti data da ambienti senza inquinanti e con accesso “normale” sa un lato del simulatore. Inoltre spesso sono disponibili attrezzature e DPI che l’azienda non ha ancora in dotazione e, con l’occasione, può testare e valutare per migliorare le proprie procedure.</p>
<h3><strong>APPROFONDIMENTO IN MERITO AGLI APVR</strong></h3>
<p>Leggendo i contenuti del modulo pratico si trova la dicitura:</p>
<ul>
<li><em>Simulazione sull’uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione:</em>
<ul>
<li><em>Gli Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR): utilizzo, tipologia, filtri.</em></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Questo riferimento agli APVR va preso con cautela sotto due punti di vista:</p>
<ul>
<li>Se la procedura aziendale prevede l’uso di APVR, allora verrà usato nel modulo pratico, altrimenti no (questo sarà specificato nel progetto formativo)</li>
<li>L’uso dell’APVR necessita di una formazione specifica secondo una norma dedicata che esula dai contenuti del corso ambienti confinati del ASR2025</li>
</ul>
<p><strong>COMPLETAMENTO DEL PERCORSO</strong></p>
<p>L’azienda è opportuno che organizzi per la squadra di lavoro un addestramento sul luogo di lavoro esattamente seguendo le procedure aziendali e con le attrezzature aziendali in ottemperanza alla lettera f dell’Art. 2 del DPR 177/2011:</p>
<blockquote><p><em>f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all&#8217;allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;</em></p></blockquote>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2025/09/22/percorso-di-lettura-guidata-corso-ambienti-confinati-e-o-sospetti-di-inquinamento/">Corso ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.asr2025.it/2025/09/22/percorso-di-lettura-guidata-corso-ambienti-confinati-e-o-sospetti-di-inquinamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corso carroponte</title>
		<link>https://www.asr2025.it/2025/09/22/percorso-di-lettura-del-corso-carroponte/</link>
					<comments>https://www.asr2025.it/2025/09/22/percorso-di-lettura-del-corso-carroponte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Zaratani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 10:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Percorsi di Lettura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asr2025.it/?p=2980</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’applicazione delle previsioni del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 per i corsi precedentemente non normati è immediata già dalla pubblicazione in data 24/05/2025 dell’Accordo. Questo percorso di lettura ha l’obiettivo di fornire una facile comprensione di quali siano gli impatti immediati per gli operatori addetti all’uso dei carriponte e suggerire una strategia applicativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2025/09/22/percorso-di-lettura-del-corso-carroponte/">Corso carroponte</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>INTRODUZIONE</strong></h3>
<p>L’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (ASR2025 da qui in poi) definisce i contenuti e la durata minimi dei corsi per<em> LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRIPONTE</em>.</p>
<h3><strong>DEFINIZIONE DI CARROPONTE</strong></h3>
<p>La definizione di carroponte riportata nell’Allegato II ha suscitato subito una serie di dubbi in merito alla gru a bandiera che una lettura “testuale” sembra portare a dire che la gru a bandiera è ricompresa nella definizione di carroponte</p>
<div ><a class="fusion-button button-flat button-medium button-default fusion-button-default button-1 fusion-button-default-span fusion-button-default-type" target="_self" href="https://www.asr2025.it/conferenza-stato-regioni-del-17-aprile-2025/#all-2carroponte"><span class="fusion-button-text awb-button__text awb-button__text--default">Vai punto esatto dell&#8217;Accordo: Allegato II, definizione carroponte</span></a></div>
<p>Rimandiamo ad un altro percorso di lettura questo argomento data la sua ampiezza e la rapida evoluzione di FAQ e chiarimenti.</p>
<h3><strong>FORMAZIONE PREGRESSA</strong></h3>
<p>Fortunatamente già da un decennio la formazione e addestramento per chi utilizza il carroponte viene fatta pertanto le aziende si trovano nella necessità di mappare i corsi già fatti dai propri lavoratori e definire se sia riconoscibile come formazione pregressa (e quindi solo da aggiornare) oppure no (e quindi con necessità del corso di prima formazione da 10 ore previsto da ASR2025).</p>
<p>Il riferimento è nella Parte VII, punto 2 che cita:</p>
<blockquote><p><em>I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, (ndr: macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.</em></p></blockquote>
<p>Va evidenziato che nulla si dice in merito alla durata, quindi è sufficiente verificare se i contenuti sono conformi: ciò è possibile se sugli attestati è riportato in modo chiaro e dettagliato il programma del corso, diversamente mancano gli elementi per fare questa valutazione.</p>
<p>Tutto ciò vale per i corsi fatti prima del 24/05/2025 e da non oltre 10 anni.</p>
<h3><strong>OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO</strong></h3>
<p>L’ASR2025 prevede un aggiornamento ogni 5 anni, anche per i corsi fatti in precedenza e riconosciuti come formazione pregressa (vedi sopra).</p>
<p>E’ interessante inoltre la seguente previsione normativa:</p>
<blockquote><p><em>Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata tale funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.</em></p>
<p><em>L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.</em></p></blockquote>
<h3><strong>STRATEGIA PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELL’ACCORDO</strong></h3>
<p>In questa fase in cui è necessario per l’azienda capire come approcciare il passato e il futuro si consiglia di procedere come segue.</p>
<p>Mappare tutti i corsi di formazione facendo una prima selezione rapida: tutti i lavoratori con corsi fatti da oltre 10 anni e mai aggiornati o aggiornati senza prova pratica dovranno fare quanto prima il corso di prima formazione da 10 ore previsto da ASR2025.</p>
<p>Poi si passa a valutare i contenuti degli altri corsi che verranno divisi in due gruppi:</p>
<ul>
<li>Corsi conformi ASR2025 (sia prima formazione che aggiornamenti successivi)</li>
<li>Corsi NON conformi ASR2025: questi lavoratori dovranno fare quanto prima il corso di prima formazione da 10 ore previsto da ASR2025</li>
</ul>
<p>Riguardo ai corsi conformi ASR2025 verranno divisi in due gruppi:</p>
<ul>
<li>Corsi erogati da più di 5 anni: questi lavoratori dovranno fare quanto prima il corso di aggiornamento da 4 ore previsto da ASR2025</li>
<li>Corsi erogati da meno di 5 anni: questi lavoratori, entro 5 anni dalla data del corso, dovranno fare il corso di aggiornamento da 4 ore previsto da ASR2025</li>
</ul>
<h3><strong>CONTENUTI DEL CORSO DI PRIMA FORMAZIONE </strong></h3>
<p>Il corso prevede un modulo teorico-tecnico di 4 ore uguale per tutti i tipi di carroponte e tre moduli pratici in base alla tipologia di comando del carroponte:</p>
<ul>
<li>Parte Pratica (6 ore) per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina</li>
<li>Parte Pratica (6 ore) per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando</li>
<li>Parte Pratica (7 ore) per carroponte/gru a cavalletto con entrambi i tipi di comando (cabina e pensile/radiocomando)</li>
</ul>
<p>LINK al punto esatto dell’Accordo <a href="https://www.asr2025.it/conferenza-stato-regioni-del-17-aprile-2025/#8-3-11-carriponte" target="_blank" rel="noopener"><strong>(8.3.11 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte)</strong></a></p>
<h3><strong>CONTENUTI DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO </strong></h3>
<p>Durata minima 4 ore di parte pratica, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative ed evoluzioni tecniche.</p>
<p>Come spesso accade con gli Accordi Stato-Regione ben poco viene detto in merito ai contenuti dei corsi di aggiornamento. In questo caso la guida è il progetto formativo che dovrà tenere conto della realtà aziendale, delle competenze in ingresso dei lavoratori, delle novità tecnologiche, organizzative e normative rispetto al corso precedentemente seguito dai lavoratori.</p>
<h4><strong>REQUISITI DEI DOCENTI</strong></h4>
<p>Per il modulo teorico-tecnico i docenti devono possedere i requisiti da formatore per la sicurezza di cui al DI 2013 oltre che una e con conoscenza tecnica dell’attrezzatura. E’ previsto un docente per un gruppo di massimo 30 allievi.</p>
<p>Per il modulo pratico i docenti devono possedere i requisiti da formatore per la sicurezza di cui al DI 2013 oltre che esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione dell’attrezzatura. E’ previsto un docente per un gruppo di massimo 6 allievi.</p>
<h4><strong>MODALITA’ DI EROGAZIONE</strong></h4>
<p>Il corso per ambienti confinati può essere erogato solo in presenza; le modalità e-learning e videoconferenza sincrona non sono ammesse, neanche per il modulo teorico.</p>
<h4><strong>SICUREZZA DURANTE IL CORSO</strong></h4>
<p>L’attrezzatura da usare per il corso, che sia in azienda o in campo prove, dovrà essere idonea all’uso e sottoposta alle regolari manutenzioni e verifiche, compresi gli accessori sottogancio.</p>
<p>Dovranno essere messi a disposizione oggetti da sollevare, possibilmente di forme differenti e con modalità di imbrago differenti.</p>
<p>Nell’area di movimentazione del carroponte non dovranno essere presenti altre attività o anche solo il passaggio di persone. I partecipanti dovranno indossare i DPI previsti dalla propria mansione.</p>
<h4><strong>COMPLETAMENTO DEL PERCORSO</strong></h4>
<p>Qualora l’attrezzatura usata durante il corso non sia esattamente quella usata dal lavoratore (o non sia l’unica usata dal lavoratore) è necessario che il Datore di Lavoro preveda un addestramento aggiuntivo fatto sul logo di lavoro con ognuna delle attrezzature che userà il lavoratore; l’addestramento può essere fatto da un lavoratore esperto e va registrato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2025/09/22/percorso-di-lettura-del-corso-carroponte/">Corso carroponte</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.asr2025.it/2025/09/22/percorso-di-lettura-del-corso-carroponte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formazione RSPP-ASPP</title>
		<link>https://www.asr2025.it/2025/09/22/formazione-rspp-aspp/</link>
					<comments>https://www.asr2025.it/2025/09/22/formazione-rspp-aspp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 09:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Percorsi di Lettura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asr2025.it/?p=15993</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’articolo illustra le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione di RSPP e ASPP, riguardanti struttura dei corsi, contenuti aggiornati, modalità di erogazione, riconoscimento crediti e obblighi di aggiornamento quinquennale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2025/09/22/formazione-rspp-aspp/">Formazione RSPP-ASPP</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1302px;margin-left: calc(-5% / 2 );margin-right: calc(-5% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.375%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:2.375%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:2.375%;--awb-spacing-left-medium:2.375%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:2.375%;--awb-spacing-left-small:2.375%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2"><p><b>INTRODUZIONE</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (ASR2025 da qui in poi) definisce i contenuti e la durata minimi nonché le modalità della formazione dei corsi per </span><span style="font-weight: 400;">RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI</span><span style="font-weight: 400;">, valido per gli obblighi formativi di cui all’art.32 del d. lgs. N. 81/2008. </span></p>
<p><b>STRUTTURA DEI CORSI DI FORMAZIONE RSPP-ASPP</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Resta invariata la macrostruttura in moduli distinti del percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione:</span></p>
<p><b><img decoding="async" class="alignnone wp-image-16015" src="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/mappa-300x47.png" alt="" width="498" height="78" srcset="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/mappa-200x31.png 200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/mappa-300x47.png 300w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/mappa-400x63.png 400w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/mappa-600x94.png 600w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/mappa-768x121.png 768w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/mappa-800x126.png 800w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/mappa-1024x161.png 1024w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/mappa-1200x189.png 1200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/mappa-1536x242.png 1536w" sizes="(max-width: 498px) 100vw, 498px" /></b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Nel dettaglio:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Modulo A</i></b><span style="font-weight: 400;"> (28 ore escluse le verifiche di apprendimento finali): introduttivo, comune a RSPP e ASPP, fruibile anche in e-learning. Propedeutico per l’accesso ai successivi moduli</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Modulo B</i></b><span style="font-weight: 400;"> (48 ore escluse le verifiche di apprendimento finali + eventuali moduli settoriali di specializzazione): tecnico-specialistico, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il modulo comune di 48h è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quelli per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati sotto. Il Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione.</span></li>
</ul>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-15997" src="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.09.22-300x151.png" alt="" width="456" height="229" srcset="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.09.22-200x101.png 200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.09.22-300x151.png 300w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.09.22-400x201.png 400w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.09.22-600x302.png 600w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.09.22-768x386.png 768w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.09.22-800x402.png 800w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.09.22-1024x515.png 1024w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.09.22.png 1182w" sizes="(max-width: 456px) 100vw, 456px" /></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Modulo C</i></b><span style="font-weight: 400;"> (24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali): è il corso di specializzazione obbligatorio solo per RSPP, focalizzato su competenze gestionali e comunicative.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">Sebbene la struttura dei moduli resti la stessa, ci sono novità negli argomenti: I contenuti didattici dei moduli B sono stati aggiornati con riferimento ai rischi emergenti, alle nuove tecnologie e alle competenze digitali, si nota una definizione più specifica dei temi relativi all’organizzazione dei processi di produzione industriale: dalle catene di montaggio alla produzione snella (es. lean organization, just in time, ecc.) con riferimento anche a temi recenti come lavoro agile, co-working, telelavoro, ecc. Nei rischi di natura psico-sociale sono stati aggiunti i temi “Molestie e aggressioni sul lavoro”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Alcune novità, inoltre, sono presenti per i Moduli B-SP (specializzazioni settoriali), e nello specifico:</span></p>
<ol>
<li><span style="font-weight: 400;">Sono stati aggiornati e riorganizzati:</span>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">B-SP1: Agricoltura, silvicoltura, zootecnia – 16 ore</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">B-SP2: Pesca – 12 ore (ora separata dall’agricoltura)</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">B-SP3: Costruzioni – 16 ore</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">B-SP4: Sanità e assistenza sociale – 12 ore</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">B-SP5: Manifattura – 16 ore</span></li>
</ul>
</li>
<li><span style="font-weight: 400;">Il settore “Estrazione minerali” è stato rimosso</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">Le maggiori novità rispetto ai contenuti del modulo C sono: </span>
<ul>
<li>sono fornite informazioni di maggior dettaglio sui temi informazione, formazione, addestramento;</li>
<li><span style="font-weight: 400;">su organizzazione e sistemi di gestione i riferimenti alle 18001 sono stati sostituiti dalle ISO UNI 45001;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">rimangono anche se hanno oltre 20 anni i riferimenti alle linee guida Uni Inail;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">vi è un cenno al ruolo manageriale e tecnico dell’RSPP;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">è stata tolta la parte relativa agli aspetti sindacali e riscritto il modulo C4 (Benessere organizzativo, fattori di natura ergonomica e fattori psicosociali).</span></li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><b>MODALITÀ CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ASPP-RSPP: ORGANIZZAZIONE, EROGAZIONE, VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Per l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento per RSPP-ASPP valgono le stesse indicazioni di tutti i corsi citati dall’ASR2025, ossia:</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:</span></p>
<ul>
<li><i><span style="font-weight: 400;">predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;</span></i></li>
<li><i><span style="font-weight: 400;">ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;</span></i></li>
<li><i><span style="font-weight: 400;">attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);</span></i></li>
<li><i><span style="font-weight: 400;">tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;</span></i></li>
<li><i><span style="font-weight: 400;">verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;</span></i></li>
<li><i><span style="font-weight: 400;">predisporre il verbale della verifica finale;</span></i></li>
<li><i><span style="font-weight: 400;">predisporre l’attestato di formazione.</span></i></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Quindi anche per la formazione RSPP-ASPP, rispetto ai precedenti disposti normativi, si introducono significative novità rispetto alla gestione formale dei corsi:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ogni corso deve essere accompagnato da un progetto formativo;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Va redatto e conservato un fascicolo documentale (presenze, valutazioni, materiali, verifica finale);</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">In merito ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento valgono i requisiti validi in generale per tutti i corsi ossia:</span></p>
<blockquote>
<p><i><span style="font-weight: 400;">possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni</span></i></p>
</blockquote>
<p><span style="font-weight: 400;">Per quanto concerne le modalità di erogazione dei corsi ASPP-RSPP e loro aggiornamenti si confermano valide le seguenti:</span></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-16035" src="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/tab2-300x47.png" alt="" width="881" height="138" srcset="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/tab2-200x31.png 200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/tab2-300x47.png 300w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/tab2-400x63.png 400w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/tab2-600x94.png 600w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/tab2-768x121.png 768w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/tab2-800x126.png 800w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/tab2-1024x161.png 1024w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/tab2-1200x189.png 1200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/tab2-1536x242.png 1536w" sizes="(max-width: 881px) 100vw, 881px" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le modalità di verifica degli apprendimenti sono indicate al punto 6 della parte IV dell’Accordo SR 59/2025. Il punto 6.3 riporta una tabella sintetica delle modalità di verifica finale. Mentre è presente indicazione in tabella per la formazione base di RSPP-ASPP:</span></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-15998" src="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.10.30-300x128.png" alt="" width="551" height="235" srcset="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.10.30-200x85.png 200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.10.30-300x128.png 300w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.10.30-400x170.png 400w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.10.30-600x255.png 600w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.10.30-768x327.png 768w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.10.30-800x340.png 800w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.10.30-1024x435.png 1024w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.10.30-1200x510.png 1200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.10.30.png 1472w" sizes="(max-width: 551px) 100vw, 551px" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">la tabella riepilogativa dei corsi di aggiornamento non fornisce specifiche indicazioni per i corsi di aggiornamento per DL-RSPP, RSPP e CSP/CSE:</span></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-15999" src="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.11.10-300x202.png" alt="" width="534" height="359" srcset="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.11.10-200x135.png 200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.11.10-300x202.png 300w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.11.10-400x269.png 400w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.11.10-600x404.png 600w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.11.10-768x517.png 768w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.11.10.png 790w" sizes="(max-width: 534px) 100vw, 534px" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A tal proposito, nelle FAQ dell’ASR2025 (raccolte dalle Regioni e le relative risposte), inviate al Ministero del Lavoro dal coordinamento tecnico della Conferenza delle Regioni in data 6 agosto 2025; vengono espressi i seguenti pareri:</span></p>
<blockquote>
<p><i><span style="font-weight: 400;">(…) in ogni caso il soggetto formatore deve garantire la verifica degli apprendimenti in coerenza con le indicazioni di cui al punto 6 della parte IV dell’Accordo SR 59/2025. Quindi, compete al soggetto formatore la responsabilità di individuare le migliori modalità con cui effettuarla. Tali indicazioni sono da considerarsi, in ogni caso, minime. </span></i></p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">(…)</span></i></p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">La verifica finale è sempre obbligatoria a norma dell’art. 37 DLgs 81/08. Per i percorsi formativi per i quali l’ASR non prevede specifiche modalità di somministrazione della verifica, il soggetto formatore è responsabile dell’individuazione delle migliori modalità con cui la stessa deve avvenire.</span></i></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA PER RSPP E ASPP</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Nella PARTE VII– ALTRE DISPOSIZIONI, l’ASR2025 asserisce che:</span></p>
<blockquote>
<p><i><span style="font-weight: 400;">Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 per i moduli A e C, per il quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B come riportato nella tabella sottoindicata</span></i></p>
</blockquote>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-16000" src="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.11.32-300x249.png" alt="" width="573" height="476" srcset="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.11.32-200x166.png 200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.11.32-300x249.png 300w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.11.32-400x332.png 400w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.11.32-600x499.png 600w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-alle-15.11.32.png 674w" sizes="(max-width: 573px) 100vw, 573px" /></p>
<p><b>TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA DEL MODULO A E DEL MODULO B (COMUNE E SPECIALISTICO)</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Rimangono invariate le lauree e titolo di studio che consentono l’esonero dai corsi A,B,C, riportiamo sotto estratto dell’ASR2025:</span></p>
<p><b>RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti nell’allegato III occorre fornire evidenza documentale ad es. mediante attestato dal quale si evince l’esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per <strong>formatore per la sicurezza sul lavoro</strong>, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, è da ritenersi valida e viceversa.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per <strong>coordinatore per la sicurezza</strong>, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 nonché secondo quanto previsto dal presente accordo, è da ritenersi valida e viceversa.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono riportate in premessa nell’allegato III, con i crediti formativi riconosciuti. Si evidenzia che laddove la tipologia di formazione dei soggetti non sia riportata nelle tabelle, nessun credito formativo è riconosciuto.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Guardando alle tabelle dell’Allegato III in relazione alla formazione di RSPP e ASPP le considerazioni di maggiore interesse sono:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">RSPP formato con l’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza:</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;"> il modulo A costituisce credito per il modulo giuridico;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> deve frequentare i restanti moduli: tecnico (52 ore), metodologico / organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore) </span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Credito totale per RSPP che voglia conseguire qualifica di DDL-RSPP</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Credito totale per RSPP-ASPP che vogliano conseguire formazione per RLS, Datore di Lavoro, Dirigente o formazione generale per lavoratori</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">In merito alla formazione specifica per lavoratori e alla formazione per preposto, invece, il credito si riconosce totale ai soli RSPP-ASPP che debbano svolgere i suddetti nella medesima azienda (quindi se ero RSPP dell’azienda X ma svolgo il ruolo di lavoratore o preposto nell’azienda Y, sono obbligato a seguire i corsi di formazione specifica/preposto)</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le persone formate in qualità di RSPP-ASPP sono comunque obbligate, se necessario, a frequentare i seguenti corsi: DL modulo aggiuntivo cantieri, Dirigente modulo aggiuntivo cantieri, corso per lavoratore in ambienti sospetti di inquinamento, corso per operatore attrezzature di lavoro</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L’aggiornamento di ASPP ed RSPP deve essere effettuato con cadenza quinquennale e decorrere dalla data di conclusione del Modulo B comune.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:</span></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">ASPP: 20 ore</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">RSPP: 40 ore</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">Il monte ore complessivo di aggiornamento potrà essere distribuito nell’arco temporale del quinquennio, nel rispetto dell’idea, portata aventi dal ASR2025, di un percorso di formazione continua stabile nel tempo, nell’ottica del &#8220;lifelong learning&#8221; con l’obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ricordiamo infatti che l’ASR2025 nella PARTE I – ORGANIZZAZIONE GENERALE punto 6 – ATTESTAZIONI riporta quanto segue:</span></p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso &#8211; e contenente i seguenti elementi minimi:</span></i></p>
<ol>
<li><i><span style="font-weight: 400;">denominazione del soggetto formatore;</span></i></li>
<li><i><span style="font-weight: 400;">dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);</span></i></li>
<li><i><span style="font-weight: 400;">tipologia di corso con rifermento normativo e durata;</span></i></li>
<li><i><span style="font-weight: 400;">modalità di erogazione del corso;</span></i></li>
<li><i><span style="font-weight: 400;">firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;</span></i></li>
<li><i><span style="font-weight: 400;">data e luogo.</span></i></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Si fa notare che, come spesso accade con gli Accordi Stato-Regione, ben poco viene detto in merito ai contenuti dei corsi di aggiornamento. In questo caso la guida è il progetto formativo che dovrà tenere conto delle novità tecnologiche, organizzative e normative rispetto al corso precedentemente seguito dai RSPP-ASPP.</b></p>
</div><div class="fusion-text fusion-text-3"><p>Moduli B di specializzazione</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Modulo</td>
<td valign="top">Riferimento codice settori Ateco 2007</p>
<p>Lettera &#8211; Descrizione macrocategoria</td>
<td valign="top">Durata</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Modulo B-SP1</p>
<p>Agricoltura</p>
<p>Silvicoltura</p>
<p>Zootecnia</td>
<td valign="top">A 01-02- Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia</td>
<td valign="top">16 ore</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Modulo B-SP2</p>
<p>Pesca</td>
<td valign="top">A 03- Pesca</td>
<td valign="top">12 ore</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Modulo B-SP3</p>
<p>Costruzioni</td>
<td valign="top">F &#8211; Costruzioni</td>
<td valign="top">16 ore</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Modulo B-SP4</p>
<p>Sanità residenziale</td>
<td valign="top">Q &#8211; Sanità e assistenza sociale (86.1 &#8211; Servizi ospedalieri e</p>
<p>87 &#8211; Servizi di assistenza sociale residenziale)</td>
<td valign="top">12 ore</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Mimico Solchimico</td>
<td colspan="2" valign="top">C &#8211; Attività manifatturiere (19 &#8211; Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 &#8211; 16 ore</p>
<p>Fabbricazione di prodotti chimici)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></div></div></div></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2025/09/22/formazione-rspp-aspp/">Formazione RSPP-ASPP</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.asr2025.it/2025/09/22/formazione-rspp-aspp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasce ASR2025.it: il portale che semplifica il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza</title>
		<link>https://www.asr2025.it/2025/09/22/nasce-infoasr-il-portale-che-semplifica-il-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-formazione-in-materia-di-sicurezza/</link>
					<comments>https://www.asr2025.it/2025/09/22/nasce-infoasr-il-portale-che-semplifica-il-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-formazione-in-materia-di-sicurezza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 07:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asr2025.it/?p=15787</guid>

					<description><![CDATA[<p>È online ASR2025.it, il primo portale interamente dedicato al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ridisegna le regole per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il lancio di ASR2025.it segna un passo importante per aziende, enti di formazione e consulenti: per la prima volta esiste un luogo unico, aggiornato  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2025/09/22/nasce-infoasr-il-portale-che-semplifica-il-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-formazione-in-materia-di-sicurezza/">Nasce ASR2025.it: il portale che semplifica il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-weight: 400;">È online </span><b>ASR2025.it</b><span style="font-weight: 400;">, il primo portale interamente dedicato al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ridisegna le regole per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Il lancio di ASR2025.it segna un passo importante per aziende, enti di formazione e consulenti: per la prima volta esiste un luogo unico, aggiornato e affidabile dove orientarsi tra le novità normative e comprendere l’impatto del nuovo Accordo sulla propria organizzazione.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">«Il nuovo ASR è una svolta attesa da anni, ma anche una sfida per chi deve applicarlo: occorre interpretarlo correttamente per non incorrere in errori e inadempienze», spiega </span><b>Ing. Andrea Zaratani</b><span style="font-weight: 400;">, Direttore Generale di PiùSicurezza Srl e socio fondatore. «Con ASR2025.it mettiamo a disposizione del mondo della sicurezza un punto di riferimento chiaro e neutrale, pensato per semplificare il lavoro di chi, ogni giorno, si occupa di formazione».</span></p>
<p><b>Un unico hub per capire e applicare la normativa</b><b><br />
</b><span style="font-weight: 400;">ASR2025.it offre:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Percorsi di lettura guidata</b><span style="font-weight: 400;"> per comprendere le novità dell’Accordo</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Sezioni dedicate</b><span style="font-weight: 400;"> ai corsi previsti (lavoratori, preposti, dirigenti, ambienti confinati, ecc.)</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Approfondimenti e FAQ</b><span style="font-weight: 400;"> curate da un comitato editoriale multidisciplinare (giuristi, tecnici, formatori)</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Aggiornamenti continui</b><span style="font-weight: 400;"> per restare allineati a circolari e interpretazioni ministeriali</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">«Il valore di ASR2025.it sta nel metodo: contenuti chiari, verificati e sempre aggiornati. Non solo normativa, ma interpretazione professionale e strumenti pratici per tradurla in azione», aggiunge </span><b>Avv. Francesco Piccaglia De Eccher</b><span style="font-weight: 400;">, socio fondatore.</span></p>
<p><b>Un progetto di sistema</b><b><br />
</b><span style="font-weight: 400;">Il portale nasce dalla collaborazione di </span><b>PiùSicurezza Srl</b><span style="font-weight: 400;">, </span><b>Studio Legale Piccaglia</b><span style="font-weight: 400;">, </span><b>Apice Srl</b><span style="font-weight: 400;"> e <strong>Igeam Consulting Srl</strong></span><span style="font-weight: 400;">, realtà che da anni supportano le imprese italiane in materia di sicurezza, qualità e formazione.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Grazie a ASR2025 il mondo della sicurezza sul lavoro dispone finalmente di un riferimento nazionale che aiuta a trasformare un cambiamento normativo complesso in un’opportunità di miglioramento per aziende e lavoratori.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Per consultare il portale: </span><a href="http://www.asr2025.it/"><b>www.asr2025.it</b><b><br />
</b></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2025/09/22/nasce-infoasr-il-portale-che-semplifica-il-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-formazione-in-materia-di-sicurezza/">Nasce ASR2025.it: il portale che semplifica il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.asr2025.it/2025/09/22/nasce-infoasr-il-portale-che-semplifica-il-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-formazione-in-materia-di-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Definizione di carroponte e dubbio sulla gru a bandiera</title>
		<link>https://www.asr2025.it/2025/09/17/definizione-di-carroponte-e-dubbio-sulla-gru-a-bandiera/</link>
					<comments>https://www.asr2025.it/2025/09/17/definizione-di-carroponte-e-dubbio-sulla-gru-a-bandiera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Zaratani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 07:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asr2025.it/?p=15929</guid>

					<description><![CDATA[<p>La definizione di carroponte riportata nell’Allegato II ha suscitato subito una serie di dubbi in merito alla gru a bandiera che una lettura “testuale” sembra portare a dire che la gru a bandiera è ricompresa nella definizione di carroponte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2025/09/17/definizione-di-carroponte-e-dubbio-sulla-gru-a-bandiera/">Definizione di carroponte e dubbio sulla gru a bandiera</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La definizione di carroponte riportata nell’Allegato II ha suscitato subito una serie di dubbi in merito alla gru a bandiera che una lettura “testuale” sembra portare a dire che la gru a bandiera è ricompresa nella definizione di carroponte</p>
<p>LINK al punto esatto dell’Accordo <a href="https://www.asr2025.it/conferenza-stato-regioni-del-17-aprile-2025/#all-2carroponte">(<strong>Allegato II, definizione carroponte))</strong></a></p>
<h3><strong>ANALISI DEL TESTO DELLA DEFINIZIONE DI CARROPONTE</strong></h3>
<p>Proviamo a fare una analisi del testo scomponendolo:</p>
<blockquote><p><em>Carroponte:</em></p>
<p><em>1- Gru a ponte: gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.</em></p>
<p>Fin qui non ci sono dubbi, peraltro anche l’immagine è chiara:</p>
<p><em> <img decoding="async" class="alignnone wp-image-15466" src="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54.png" alt="" width="820" height="261" srcset="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-200x64.png 200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-300x96.png 300w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-400x127.png 400w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-600x191.png 600w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-768x245.png 768w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-800x255.png 800w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-1024x326.png 1024w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-1200x382.png 1200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54-1536x489.png 1536w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-09-alle-14.31.54.png 2154w" sizes="(max-width: 820px) 100vw, 820px" /></em></p>
<p><em>2- Gru a cavalletto: gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.</em></p></blockquote>
<p>Anche questa definizione è chiara, peraltro corrisponde all’immagine:</p>
<blockquote><p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-15930" src="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gru-cavalletto-gru-a-cavaletto.png" alt="" width="811" height="267" srcset="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gru-cavalletto-gru-a-cavaletto-200x66.png 200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gru-cavalletto-gru-a-cavaletto-300x99.png 300w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gru-cavalletto-gru-a-cavaletto-400x132.png 400w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gru-cavalletto-gru-a-cavaletto-600x198.png 600w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gru-cavalletto-gru-a-cavaletto.png 644w" sizes="(max-width: 811px) 100vw, 811px" /></p></blockquote>
<h3><strong>IL DUBBIO SULLA GRU A BANDIERA</strong></h3>
<p>L’inserimento del seguente testo “oppure gru senza ruote montate in posizione fissa” ha insinuato il dubbio che anche le gru a bandiera siano ricomprese nella definizione, che possiamo riscrivere come segue:</p>
<p>gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento</p>
<p>Riportiamo sotto una foto di gru a bandiera per chiarezza espositiva:</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-15935" src="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gruabandiera.jpg" alt="" width="385" height="418" srcset="https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gruabandiera-200x217.jpg 200w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gruabandiera-276x300.jpg 276w, https://www.asr2025.it/wp-content/uploads/2025/09/gruabandiera.jpg 385w" sizes="(max-width: 385px) 100vw, 385px" /></p>
<h3><strong>LE ARGOMENTAZIONI DISPONIBILI AD OGGI</strong></h3>
<p>Gli argomenti a sostegno dell’interpretazione che la gru a bandiera <strong>NON è compresa</strong> nella definizione di carroponte sono le seguenti.</p>
<p>1- <a href="https://www.asr2025.it/archivio-normative/faq-elaborate-dalle-regioni-in-collaborazione-con-le-aziende-sanitarie-documento-del-31-07-2025/">FAQ contenute nel documento del 31/07/2025 trasmesso dalla Commissione Salute della Regione Emilia-Romagna al Ministero del Lavoro e alla Conferenza Stato-Regioni</a></p>
<blockquote><p><em>34) Con riferimento al corso di formazione per addetti alla conduzione di carri ponte previsto dal nuovo ACSR 59/2025, viste alcune differenti interpretazioni, si vuole chiedere se le c.d. gru a bandiera rientrano tra le attrezzature per le quali è obbligatorio svolgere la formazione abilitante prevista dall’Accordo SR 59/2025.</em></p>
<p><em>La gru a bandiera non rientra tra le attrezzature incluse nelle definizioni di cui all’allegato II dell’ACSR 59/2025 in quanto non è assimilabile né ad un carroponte né ad una gru a cavalletto. In particolare, il testo delle definizioni dell’Accordo SR 59/2025 è tratto dalle definizioni per le gru a ponte e gru a cavalletto di cui alla norma UNI EN 15011, che non ricomprende le gru a bandiera. Pertanto, la disposizione di cui all’Accordo SR si applica esclusivamente per le gru rientranti nel campo di applicazione della norma UNI EN 15011.</em></p>
<p><em>Con riferimento agli esempi grafici riportati nell’Accordo SR 59/2025, la definizione di cui al punto 2 va riportata esclusivamente ed esaustivamente alle figure 3 e 4.</em></p></blockquote>
<p>2- La gru a bandiera ha un comportamento molto differente dal carroponte e dalla gru a cavalletto e normalmente, in questi casi, le parti pratiche dei corsi sono differenziate per tipo di attrezzatura mentre in questo caso le parti pratiche si differenziano solo in base al differente tipo di comando (in cabina oppure pensile/radiocomando)</p>
<p>3- Nella norma UNI ISO 4306 Parte 1: TIPI DI APPARECCHI DI COLLEVAMENTO che tratta la Classificazione in funzione del tipo costruttivo troviamo una descrizione chiara di:</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Gru a ponte</strong>: apparecchio di sollevamento i cui elementi portanti sono sostenuti da travi portaruote mobili che appoggiano direttamente sulle vie di corsa</li>
<li><strong>Gru a cavalletto</strong>: apparecchio di sollevamento i cui elementi portanti sulle vie di corsa mediante stilate</li>
<li><strong>Gru a colonna</strong>: gru con braccio a sbalzo in grado di ruotare essendo posta su una colonna con base fissa entro una fondazione, oppure fissa su una colonna che può ruotare in un alloggiamento della fondazione</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Pertanto è chiaro che la gru a colonna (detta in gergo gru a bandiera) è una attrezzatura molto differente e non ricompresa nella definizione di gru a cavalletto</p>
<p>Gli argomenti a sostegno dell’interpretazione che la gru a bandiera <strong>è compresa</strong> nella definizione di carroponte sono le seguenti.</p>
<p>1- La definizione dell’Accordo non fa riferimento alle norme UNI ma volutamente è generale in quanto volta a ricomprendere una pluralità di attrezzature che hanno i medesimi rischi durante il loro utilizzo.</p>
<p>2- la gru a bandiera ha:</p>
<ul>
<li>una struttura verticale (colonna o staffa a parete),</li>
<li>un braccio orizzontale (detto anche trave),</li>
<li>un paranco o un carrello di sollevamento,</li>
<li>ed è fissa, ovvero senza ruote.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>NEL GRANDE CI STA IL PICCOLO?</strong></h3>
<p>In questa situazione di ambiguità si potrebbe essere portati a fare il ragionamento di ritenere compresa la gru a bandiera nella definizione di carroponte e quindi fare il corso di 10 ore per carroponte a chi usa solo la gru a bandiera oppure a chi usa il carroponte e anche la gru a bandiera.</p>
<p>Purtroppo l’idea che nel grande ci stia il piccolo o che sia a favore di sicurezza non regge per i seguenti motivi.</p>
<p>Supponiamo che la circolare interpretativa che verrà emessa da INL a seguito della commissione che INL ha comunicato si riunirà in settembre 2025 determini in via definitiva che la gru a bandiera NON è compresa nella definizione di carroponte, <a href="https://www.asr2025.it/archivio-normative/faq-elaborate-dalle-regioni-in-collaborazione-con-le-aziende-sanitarie-documento-del-31-07-2025/">come peraltro già esplicitato dalle citate FAQ</a></p>
<p>Se durante il corso di 10 ore per carroponte è stata fatta la parte pratica solo con la gru a bandiera siamo nella situazione di aver fatto il corso con una attrezzatura differente da quella prevista invalidando il corso. Pensiamo ad un corso per carrello elevatore in cui la parte pratica è stata fatta usando solamente un transpallet, la situazione è analoga.</p>
<p>Se durante il corso di 10 ore per carroponte è stata fatta la parte pratica con un carroponte ed anche con la gru a bandiera significa avere sottratto alle 10 ore (che sono un tempo minimo) del tempo per trattare una attrezzatura diversa da quella prevista per il corso invalidando così il corso.</p>
<h3><strong>QUALE FORMAZIONE PER LA GRU A BANDIERA</strong></h3>
<p>Prima del 24/05/2025 (data di entrata in vigore del nuovo Accordo) era già ampiamente noto che vi erano attrezzature non ricomprese nell’Accordo del 22/02/2012 che comunque necessitavano di formazione e addestramento. Fra questi c’erano il carroponte, la gru a cavalletto e la gru a bandiera.</p>
<p>Vediamo gli articoli del D.Lgs. 81/2008 di riferimento:</p>
<blockquote><p><strong><em>TITOLO III &#8211; USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</em></strong></p>
<p><strong><em>CAPO I &#8211; USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO</em></strong></p>
<p><strong><em>Articolo 71 &#8211; Obblighi del datore di lavoro</em></strong></p>
<p><em>7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:</em></p>
<p><em>a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati;</em></p>
<p><strong><em>Articolo 73 &#8211; Informazione, formazione e addestramento</em></strong></p>
<p><em>1- Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:</em></p>
<p><em>a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;</em></p>
<p><em>b) alle situazioni anormali prevedibili.</em></p>
<p><em>2- </em><em>Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.</em></p>
<p><em>3- Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.</em></p>
<p><em>4- Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.</em></p>
<p><em>4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all&#8217;articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l&#8217;utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.</em></p></blockquote>
<h3><strong>SUGGERIMENTI</strong></h3>
<p>In base a questo quadro, peraltro in forte evoluzione, come comportarsi?</p>
<p>Sicuramente i lavoratori che usano la gru a bandiera che non hanno già ricevuto una formazione e addestramento di una qualsiasi durata e contenuto è bene che la ricevano.</p>
<p>Per i lavoratori che hanno già ricevuto una formazione e addestramento di una qualsiasi durata e contenuto c’è tempo fino a maggio 2026 per adeguarsi al nuovo Accordo, quindi può convenire attendere che escano chiarimenti in merito.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2025/09/17/definizione-di-carroponte-e-dubbio-sulla-gru-a-bandiera/">Definizione di carroponte e dubbio sulla gru a bandiera</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.asr2025.it/2025/09/17/definizione-di-carroponte-e-dubbio-sulla-gru-a-bandiera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar del 9 luglio: Le novità introdotte nell&#8217;ASR2025</title>
		<link>https://www.asr2025.it/2025/09/15/webinar-le-novita-introdotte-nell-asr2025/</link>
					<comments>https://www.asr2025.it/2025/09/15/webinar-le-novita-introdotte-nell-asr2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 09:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asr2025.it/?p=16010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Organizzato da Fulgard Webinar dedicato al nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 (ASR2025), un confronto tra professionisti ed esperti di salute e sicurezza sul lavoro. Nel video approfondiamo i punti chiave della normativa, le implicazioni pratiche per imprese e lavoratori e le prospettive future della formazione obbligatoria. Interventi nel webinar Saluti e Introduzione  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2025/09/15/webinar-le-novita-introdotte-nell-asr2025/">Webinar del 9 luglio: Le novità introdotte nell&#8217;ASR2025</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Organizzato da <a href="https://fulgard.com/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Fulgard</strong></a></p>
<p>Webinar dedicato al nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 (ASR2025), un confronto tra professionisti ed esperti di salute e sicurezza sul lavoro. Nel video approfondiamo i punti chiave della normativa, le implicazioni pratiche per imprese e lavoratori e le prospettive future della formazione obbligatoria.</p>
<div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-8 fusion_builder_column_1_2 1_2 fusion-flex-column">
<div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column">
<div class="fusion-text fusion-text-6">
<h3>Interventi nel webinar</h3>
</div>
<ul class="fusion-checklist fusion-checklist-1 fusion-checklist-default type-icons">
<li class="fusion-li-item"><i class="fusion-li-icon fa-angle-right fas" aria-hidden="true"></i>
<div class="fusion-li-item-content">
<p><strong>Saluti e Introduzione al tema dell’evento</strong></p>
<p>Arch. Monica Scirpa – Igeam Consulting</p>
</div>
</li>
<li class="fusion-li-item"><i class="fusion-li-icon fa-angle-right fas" aria-hidden="true"></i>
<div class="fusion-li-item-content">
<p><strong>Le novità del Nuovo Accordo Stato Regioni</strong><b><br />
</b>Intervento a cura del<em> </em>Dott. Andrea De Fazio – Direttore Operativo dell’Area Formazione di Igeam Consulting – Sede di Roma</p>
</div>
</li>
<li class="fusion-li-item"><i class="fusion-li-icon fa-angle-right fas" aria-hidden="true"></i>
<div class="fusion-li-item-content"><strong>Le novità immediate per i corsi per carroponte e per ambienti confinati</strong><strong><br />
</strong>Intervento a cura del<em> </em>Ing. Andrea Zaratani – Direttore Generale Più Sicurezza S.r.L.</div>
</li>
<li class="fusion-li-item"><i class="fusion-li-icon fa-angle-right fas" aria-hidden="true"></i>
<div class="fusion-li-item-content">
<p><strong>L’Organizzazione del transitorio in una grande azienda </strong><strong><br />
</strong>Intervento a cura del<em> </em>Dott. Stefano Massera – RSPP del Policlinico Universitario – Fondazione Agostino Gemelli</p>
</div>
</li>
<li class="fusion-li-item"><i class="fusion-li-icon fa-angle-right fas" aria-hidden="true"></i>
<div class="fusion-li-item-content">
<p><strong>Gli strumenti per gestire efficacemente il transitorio (Gap Analysis, strumenti per valutare l’Efficacia della formazione, ecc.)</strong><strong><br />
</strong>Intervento a cura della Dott.ssa Ludovica Musso &amp; Dott. Gianluca Baffari – Key Account Manager di Igeam Consulting</p>
</div>
</li>
<li class="fusion-li-item"><i class="fusion-li-icon fa-angle-right fas" aria-hidden="true"></i>
<div class="fusion-li-item-content">
<p><strong>Domande&amp;Risposte</strong></p>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.asr2025.it/2025/09/15/webinar-le-novita-introdotte-nell-asr2025/">Webinar del 9 luglio: Le novità introdotte nell&#8217;ASR2025</a> proviene da <a href="https://www.asr2025.it">ASR2025</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.asr2025.it/2025/09/15/webinar-le-novita-introdotte-nell-asr2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
