Corso carroponte

22 Settembre 2025||

INTRODUZIONE

L’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (ASR2025 da qui in poi) definisce i contenuti e la durata minimi dei corsi per LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRIPONTE.

DEFINIZIONE DI CARROPONTE

La definizione di carroponte riportata nell’Allegato II ha suscitato subito una serie di dubbi in merito alla gru a bandiera che una lettura “testuale” sembra portare a dire che la gru a bandiera è ricompresa nella definizione di carroponte

Rimandiamo ad un altro percorso di lettura questo argomento data la sua ampiezza e la rapida evoluzione di FAQ e chiarimenti.

FORMAZIONE PREGRESSA

Fortunatamente già da un decennio la formazione e addestramento per chi utilizza il carroponte viene fatta pertanto le aziende si trovano nella necessità di mappare i corsi già fatti dai propri lavoratori e definire se sia riconoscibile come formazione pregressa (e quindi solo da aggiornare) oppure no (e quindi con necessità del corso di prima formazione da 10 ore previsto da ASR2025).

Il riferimento è nella Parte VII, punto 2 che cita:

I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, (ndr: macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.

Va evidenziato che nulla si dice in merito alla durata, quindi è sufficiente verificare se i contenuti sono conformi: ciò è possibile se sugli attestati è riportato in modo chiaro e dettagliato il programma del corso, diversamente mancano gli elementi per fare questa valutazione.

Tutto ciò vale per i corsi fatti prima del 24/05/2025 e da non oltre 10 anni.

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

L’ASR2025 prevede un aggiornamento ogni 5 anni, anche per i corsi fatti in precedenza e riconosciuti come formazione pregressa (vedi sopra).

E’ interessante inoltre la seguente previsione normativa:

Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata tale funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.

L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

STRATEGIA PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

In questa fase in cui è necessario per l’azienda capire come approcciare il passato e il futuro si consiglia di procedere come segue.

Mappare tutti i corsi di formazione facendo una prima selezione rapida: tutti i lavoratori con corsi fatti da oltre 10 anni e mai aggiornati o aggiornati senza prova pratica dovranno fare quanto prima il corso di prima formazione da 10 ore previsto da ASR2025.

Poi si passa a valutare i contenuti degli altri corsi che verranno divisi in due gruppi:

  • Corsi conformi ASR2025 (sia prima formazione che aggiornamenti successivi)
  • Corsi NON conformi ASR2025: questi lavoratori dovranno fare quanto prima il corso di prima formazione da 10 ore previsto da ASR2025

Riguardo ai corsi conformi ASR2025 verranno divisi in due gruppi:

  • Corsi erogati da più di 5 anni: questi lavoratori dovranno fare quanto prima il corso di aggiornamento da 4 ore previsto da ASR2025
  • Corsi erogati da meno di 5 anni: questi lavoratori, entro 5 anni dalla data del corso, dovranno fare il corso di aggiornamento da 4 ore previsto da ASR2025

CONTENUTI DEL CORSO DI PRIMA FORMAZIONE

Il corso prevede un modulo teorico-tecnico di 4 ore uguale per tutti i tipi di carroponte e tre moduli pratici in base alla tipologia di comando del carroponte:

  • Parte Pratica (6 ore) per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina
  • Parte Pratica (6 ore) per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando
  • Parte Pratica (7 ore) per carroponte/gru a cavalletto con entrambi i tipi di comando (cabina e pensile/radiocomando)

LINK al punto esatto dell’Accordo (8.3.11 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte)

CONTENUTI DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO

Durata minima 4 ore di parte pratica, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative ed evoluzioni tecniche.

Come spesso accade con gli Accordi Stato-Regione ben poco viene detto in merito ai contenuti dei corsi di aggiornamento. In questo caso la guida è il progetto formativo che dovrà tenere conto della realtà aziendale, delle competenze in ingresso dei lavoratori, delle novità tecnologiche, organizzative e normative rispetto al corso precedentemente seguito dai lavoratori.

REQUISITI DEI DOCENTI

Per il modulo teorico-tecnico i docenti devono possedere i requisiti da formatore per la sicurezza di cui al DI 2013 oltre che una e con conoscenza tecnica dell’attrezzatura. E’ previsto un docente per un gruppo di massimo 30 allievi.

Per il modulo pratico i docenti devono possedere i requisiti da formatore per la sicurezza di cui al DI 2013 oltre che esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione dell’attrezzatura. E’ previsto un docente per un gruppo di massimo 6 allievi.

MODALITA’ DI EROGAZIONE

Il corso per ambienti confinati può essere erogato solo in presenza; le modalità e-learning e videoconferenza sincrona non sono ammesse, neanche per il modulo teorico.

SICUREZZA DURANTE IL CORSO

L’attrezzatura da usare per il corso, che sia in azienda o in campo prove, dovrà essere idonea all’uso e sottoposta alle regolari manutenzioni e verifiche, compresi gli accessori sottogancio.

Dovranno essere messi a disposizione oggetti da sollevare, possibilmente di forme differenti e con modalità di imbrago differenti.

Nell’area di movimentazione del carroponte non dovranno essere presenti altre attività o anche solo il passaggio di persone. I partecipanti dovranno indossare i DPI previsti dalla propria mansione.

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO

Qualora l’attrezzatura usata durante il corso non sia esattamente quella usata dal lavoratore (o non sia l’unica usata dal lavoratore) è necessario che il Datore di Lavoro preveda un addestramento aggiuntivo fatto sul logo di lavoro con ognuna delle attrezzature che userà il lavoratore; l’addestramento può essere fatto da un lavoratore esperto e va registrato.

A cura di:

Andrea Zaratani

Ingegnere della Sicurezza, si occupa di sicurezza nei cantieri dal 1996 e di formazione sicurezza dal 2012

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