Definizione di carroponte e dubbio sulla gru a bandiera (aggiornamento)
La definizione di carroponte riportata nell’Allegato II ha suscitato subito una serie di dubbi in merito alla gru a bandiera che una lettura “testuale” sembra portare a dire che la gru a bandiera è ricompresa nella definizione di carroponte.
ANALISI DEL TESTO DELLA DEFINIZIONE DI CARROPONTE
Proviamo a fare un’analisi del testo scomponendolo:
Carroponte:
1- Gru a ponte: gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.
Fin qui non ci sono dubbi, peraltro anche l’immagine è chiara:
2- Gru a cavalletto: gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.
Anche questa definizione è chiara, peraltro, corrisponde all’immagine:
IL DUBBIO SULLA GRU A BANDIERA
L’inserimento del seguente testo “oppure gru senza ruote montate in posizione fissa” ha insinuato il dubbio che anche le gru a bandiera siano ricomprese nella definizione, che possiamo riscrivere come segue:
gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento
Riportiamo sotto una foto di gru a bandiera per chiarezza espositiva:

LE ARGOMENTAZIONI DISPONIBILI AD OGGI
Gli argomenti a sostegno dell’interpretazione che la gru a bandiera NON è compresa nella definizione di carroponte sono le seguenti.
Quesito n. 24
Con riferimento al corso di formazione per addetti alla conduzione di carri ponte previsto dal nuovo ACSR 59/2025, viste alcune differenti interpretazioni, si vuole chiedere se le c.d. gru a bandiera rientrano tre le attrezzature per le quali è obbligatorio svolgere la formazione abilitante prevista dall’Accordo SR 59/2025.
Risposta
Con l’Accordo SR 59/2025 è stato introdotto l’obbligo di formazione abilitante per gli addetti alla conduzione di specifiche tipologie di gru, individuate nell’allegato II. In tale allegato vengono fornite definizioni puntuali:
Gru a ponte (ossia gru capaci di muoversi su binari o vie di corsa, dotate di almeno una trave orizzontale e di un meccanismo di sollevamento) e Gru a cavalletto (ossia gru capaci di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure montate in posizione fissa, con almeno una trave orizzontale sostenuta da una gamba e dotate anch’esse di un meccanismo di sollevamento.)
Queste definizioni, in linea con la norma UNI EN 15011, costituiscono un elenco esaustivo e non meramente esemplificativo. Ciò significa che non è possibile estendere l’ambito di applicazione dell’Accordo ad altre tipologie di attrezzature per analogia o interpretazione.
Alla luce di quanto sopra, le cosiddette gru a bandiera non rientrano tra le attrezzature per le quali è prevista la formazione abilitante ai sensi dell’Accordo SR 59/2025.
34) Con riferimento al corso di formazione per addetti alla conduzione di carri ponte previsto dal nuovo ACSR 59/2025, viste alcune differenti interpretazioni, si vuole chiedere se le c.d. gru a bandiera rientrano tra le attrezzature per le quali è obbligatorio svolgere la formazione abilitante prevista dall’Accordo SR 59/2025.
La gru a bandiera non rientra tra le attrezzature incluse nelle definizioni di cui all’allegato II dell’ACSR 59/2025 in quanto non è assimilabile né ad un carroponte né ad una gru a cavalletto. In particolare, il testo delle definizioni dell’Accordo SR 59/2025 è tratto dalle definizioni per le gru a ponte e gru a cavalletto di cui alla norma UNI EN 15011, che non ricomprende le gru a bandiera. Pertanto, la disposizione di cui all’Accordo SR si applica esclusivamente per le gru rientranti nel campo di applicazione della norma UNI EN 15011.
Con riferimento agli esempi grafici riportati nell’Accordo SR 59/2025, la definizione di cui al punto 2 va riportata esclusivamente ed esaustivamente alle figure 3 e 4.
3- La gru a bandiera ha un comportamento molto differente dal carroponte e dalla gru a cavalletto e normalmente, in questi casi, le parti pratiche dei corsi sono differenziate per tipo di attrezzatura mentre in questo caso le parti pratiche si differenziano solo in base al differente tipo di comando (in cabina oppure pensile/radiocomando)
4- Nella norma UNI ISO 4306 Parte 1: TIPI DI APPARECCHI DI COLLEVAMENTO che tratta la Classificazione in funzione del tipo costruttivo troviamo una descrizione chiara di:
• Gru a ponte: apparecchio di sollevamento i cui elementi portanti sono sostenuti da travi portaruote mobili che appoggiano direttamente sulle vie di corsa
•Gru a cavalletto: apparecchio di sollevamento i cui elementi portanti sulle vie di corsa mediante stilate
•Gru a colonna: gru con braccio a sbalzo in grado di ruotare essendo posta su una colonna con base fissa entro una fondazione, oppure fissa su una colonna che può ruotare in un alloggiamento della fondazione
Pertanto è chiaro che la gru a colonna (detta in gergo gru a bandiera) è una attrezzatura molto differente e non ricompresa nella definizione di gru a cavalletto
NEL GRANDE CI STA IL PICCOLO?
Attenzione a non essere portati a fare il ragionamento di ritenere compresa la gru a bandiera nella definizione di carroponte e quindi fare il corso di 10 ore per carroponte a chi usa solo la gru a bandiera oppure a chi usa il carroponte e anche la gru a bandiera.
Purtroppo l’idea che nel grande ci stia il piccolo o che sia a favore di sicurezza non regge per i seguenti motivi.
Se durante il corso di 10 ore per carroponte è stata fatta la parte pratica solo con la gru a bandiera siamo nella situazione di aver fatto il corso con una attrezzatura differente da quella prevista invalidando il corso. Pensiamo ad un corso per carrello elevatore in cui la parte pratica è stata fatta usando solamente un transpallet, la situazione è analoga.
Se durante il corso di 10 ore per carroponte è stata fatta la parte pratica con un carroponte ed anche con la gru a bandiera significa avere sottratto alle 10 ore (che sono un tempo minimo) del tempo per trattare una attrezzatura diversa da quella prevista per il corso invalidando così il corso.
QUALE FORMAZIONE PER LA GRU A BANDIERA
Prima del 24/05/2025 (data di entrata in vigore del nuovo Accordo) era già ampiamente noto che vi erano attrezzature non ricomprese nell’Accordo del 22/02/2012 che comunque necessitavano di formazione e addestramento. Fra questi c’erano il carroponte, la gru a cavalletto e la gru a bandiera.
Vediamo gli articoli del D.Lgs. 81/2008 di riferimento:
TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati;
Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento
1- Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2- Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3- Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4- Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Leggi la versione precedente dell’articolo.





