Corso per preposti
Introduzione
Il Preposto definito dal D.Lgs 81/2008 come
“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”
è una figura essenziale e sempre più centrale all’interno del sistema di prevenzione e protezione aziendale.
Il preposto ha obblighi specifici e non delegabili disciplinati in modo dettagliato dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08 come modificato Legge 215/2021 tra cui:
- Sovraintendere e vigilare affinché i lavoratori rispettino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza;
- Intervenire per correggere comportamenti pericolosi o non conformi;
- Sospendere l’attività in caso di pericolo grave e immediato;
- Segnalare anomalie, non conformità o situazioni di rischio al datore di lavoro;
- Garantire che i lavoratori facciano uso corretto dei DPI e rispettino le procedure operative;
- Frequentare i corsi di formazione previsti dall’articolo 37.
L’omissione di tali obblighi comporta responsabilità dirette, anche di tipo penale.
FORMAZIONE NUOVO ASR2025
Attraverso il corso i preposti dovranno essere in grado di svolgere le funzioni e i compiti a loro attribuiti dalla normativa (dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08) acquisendo consapevolezza delle loro azioni e le conseguenti responsabilità del ruolo.
Il corso in oggetto è valido anche per gli obblighi formativi ex art.97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008- impresa affidataria -per la figura del preposto.
NOVITÀ
Le novità più significative introdotte dall’ASR 17/04/2025 riguardano la durata minima della formazione, che passa da 8 ore a 12 ore, e la periodicità dell’aggiornamento formativo, che passa da quinquennale a biennale.
La formazione per preposti non può essere svolta in modalità e-learning, ma solo in presenza o in videoconferenza sincrona.
SOGGETTO FORMATORE
I corsi di prima formazione e aggiornamento per preposti possono essere organizzati da:
- Soggetti formatori “istituzionali”;
- Soggetti formatori “accreditati”;
- Altri soggetti (i fondi interprofessionali di settore se erogatori diretti di formazione, gli Organismi Paritetici, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
- Datore di lavoro: limitatamente nei confronti dei propri preposti e a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo.
DOCENTE FORMATORE
Docenti in possesso dei requisiti previsti per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013.
Datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 – DL RSPP – limitatamente nei riguardi dei propri lavoratori preposti
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso di formazione per preposti ha i seguenti obiettivi:
- Far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;
- Far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in Cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione;
- Far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori;
- Illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovraintendenza, vigilanza, interruzione dell’attività, informazione e segnalazione;
- Illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il corso per preposti – sia prima formazione che aggiornamento – può essere erogato solo in presenza o in videoconferenza sincrona, non è ammessa la modalità e-learning.
CORSO DI PRIMA FORMAZIONE
Al corso si accede solo dopo aver frequentato la formazione generale e specifica per lavoratori.
Durata minima 12 ore.
Modulo Giuridico Normativo
OBIETTIVI FORMATIVI:
- Far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale.
CONTENUTI DEL MODULO:
- Individuazione del preposto;
- preposto di fatto ed effettività del ruolo;
- compiti e obblighi del preposto;
- relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
Modulo Gestione e organizzazione della sicurezza
OBIETTIVI FORMATIVI:
- Far acquisire le competenze per: sovraintendere, vigilare, interrompere le attività, informare, segnalare.
- Illustrare come cooperare efficacemente con il datore di lavoro e i dirigenti per attuare le modalità operative
CONTENUTI DEL MODULO:
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
- Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale.
Modulo Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività
OBIETTIVI FORMATIVI:
- Far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione.
- Far acquisire le conoscenze inerenti alle ricadute in tema di salute e sicurezza legate alla gestione dei contratti d’opera e somministrazione ed i relativi subappalti
- Illustrare le modalità operative e di intervento del preposto.
CONTENUTI DEL MODULO:
- Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera.
- Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione;
- Gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.
- Modalità per sovraintendere e vigilare sulle attività lavorative per garantire l’attuazione delle direttive ricevute;
- L’importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati.
Modulo Comunicazione e informazione
OBIETTIVI FORMATIVI:
- Illustrare le tecniche e gli strumenti efficaci di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori.
CONTENUTI DEL MODULO:
- Tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.
L’ASR prevede l’obbligo di somministrazione di una verifica finale.
La verifica può essere:
- Test: somministrabile al termine del corso o in itinere; minimo 30 domande ciascuna con almeno 3 risposte alternative.
Il test si intende superato con esito positivo rispondendo correttamente ad almeno il 70% delle domande. - Colloquio individuale
CORSO DI AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento deve essere fatto con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’accordo stabilisce che:
il preposto che ha frequentato un corso di formazione da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore (quindi prima del 24/05/2023) dovrà frequentare un aggiornamento entro 12 mesi (quindi entro il 24/05/2026).
Rimane un dubbio interpretativo per chi abbia frequentato un corso di prima formazione o di aggiornamento nel periodo tra il 24/05/2023 e il 24/05/2025. Leggendo alla lettera il testo dell’accordo, queste figure dovranno aggiornarsi entro 2 anni dalla data del corso svolto. Questo però crea disparità fra chi ha fatto il corso ad esempio nell’aprile 2023 che avrebbe tempo fino al 24/05/2026 e chi ha fatto il corso nel giugno 2023 che si troverebbe con l’aggiornamento da fare entro giugno 2025.
Ci sono indicazioni per cui ci sarebbe tempo fino al 2027:
I preposti che abbiano frequentato il corso di formazione da meno di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo SR la frequenza dell’aggiornamento è quella definita dall’articolo 37 comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008 (ogni 2 anni).
In concreto:
per i preposti formati a partire dal 24 maggio 2023 e fino al 23 maggio 2025 (punto b), si applica l’aggiornamento biennale e, quindi, dovrà essere concluso entro il 24 maggio 2027, ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo ACSR.
Rif. FAQ n° 17 del documento del 31/07/2025 trasmesso dalla Commissione Salute della Regione Emilia-Romagna al Ministero del Lavoro e alla Conferenza Stato-Regioni (LINK)
In attesa di una circolare di chiarimento si consiglia di essere cautelativi e fare l’aggiornamento entro 2 anni dall’ultimo corso.
CONTENUTI DEL MODULO DI AGGIORNAMENTO:
Riguardo i contenuti del corso, è da considerare la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita la propria funzione in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda.
L’ASR stabilisce inoltre che in fase di aggiornamento si dovranno trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti su diversi argomenti tra cui – a titolo non esaustivo:
- modifiche normative
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Si dovrà sempre tenere conto nella definizione dei contenuti della tipologia di aula, delle competenze già possedute dai preposti e delle modifiche – normative, tecnologiche ecc – intervenute dal corso precedentemente fruito dai discenti.
L’ASR prevede anche per il corso di aggiornamento l’obbligo di somministrazione di una verifica finale.
FORMAZIONE PREGRESSA
L’ASR riconosce un credito formativo totale per tutti i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’ASR 21/12/2011.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo (quindi entro il 23/05/2026), possono essere avviati corsi secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.



