Il ruolo del datore di lavoro e la delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/08

28 Agosto 2025||

Introduzione

In materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, di seguito TUSL o TUSIC), la corretta individuazione dei ruoli e delle responsabilità rappresenta uno dei punti cardine per assicurare un sistema prevenzionistico realmente efficace.

La normativa di riferimento definisce in modo chiaro e dettagliato i diversi doveri e poteri delle posizioni di garanzia (datore di lavoro, dirigente, preposto, etc.) e indica le modalità di individuazione dei soggetti delegati.
In questo articolo, nello specifico verranno analizzati i ruoli del Datore di Lavoro e del Dirigente prevenzionistico, partendo dal riferimento normativo ed in particolare dagli articoli 2, 16, 17 e 18 del D.Lgs. 81/08.

Le posizioni di garanzia: Datore di Lavoro e Dirigente

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro si fonda su un sistema articolato in diverse posizioni di garanzia, ovvero soggetti cui la legge attribuisce specifici obblighi/doveri di tutela per l’integrità psico-fisica dei lavoratori. Tra le posizioni chiave si annoverano: il Datore di Lavoro ed il Dirigente prevenzionistico con o senza delega di funzioni.

Definizioni normative (art. 2 D. Lgs. 81/08)

L’art. 2 del D. Lgs. 81/08 fornisce le definizioni dei principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale. In particolare:

  • Datore di Lavoro (lett. b): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

  • Dirigente (lett. d): la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

La differenza tra le due figure è da rimandare al dato evidente che il Datore di Lavoro, essendo il vertice dell’organizzazione, gode di tutti i poteri decisionali, mentre, il Dirigente agisce in attuazione delle direttive datoriali, pur avendo autonoma responsabilità organizzativa e gestionale – ma non necessariamente di spesa – rispetto ai compiti affidati.

La delega di funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/08)

Uno degli aspetti più innovativi e, al contempo, delicati del D. Lgs. 81/08 è rappresentato dall’istituto della delega di funzioni, disciplinato dall’art. 16. 

La delega consente al Datore di Lavoro di trasferire specifici obblighi e poteri a soggetti gerarchicamente inferiori, nel rispetto dei requisiti formali e di contenuto disciplinati dalla norma.

Presupposti e limiti della delega

L’art. 16 prevede che la delega, ove non espressamente esclusa, è ammessa ai seguenti limiti e condizioni, che:

  • risulti da atto scritto recante data certa;

  • il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;

  • essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

  • essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

  • la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

L’attribuzione della delega non esclude l’obbligo del Datore di Lavoro di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni delegate.

È fondamentale sottolineare che la legge non ammette la possibilità di trasferire “in toto” i poteri del Datore di Lavoro.

Non esiste, pertanto, la figura del “Datore di Lavoro delegato”: il soggetto che riceve la delega diventa, tecnicamente, un “Dirigente delegato” o “Dirigente prevenzionistico delegato dal Datore di Lavoro”.

La responsabilità penale e gestionale

La delega di funzioni comporta, quindi, il trasferimento delle responsabilità connesse alle funzioni delegate, purché essa sia valida e abbia tutti i requisiti di cui sopra. Il Datore di Lavoro resta comunque titolare dell’obbligo di vigilanza (cd. “vigilanza alta”), cioè deve verificare periodicamente che il delegato svolga correttamente i compiti affidati.

Gli obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (art. 18 D.Lgs. 81/08)

L’art. 18 del D. Lgs. 81/08 individua in modo puntuale gli obblighi a carico del Datore di Lavoro e dei Dirigenti. Tra i principali:

  • la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28;

  • la designazione gli addetti alle emergenze, primo soccorso e gestione antincendio;

  • l’individuazione del preposto o dei preposti per l’effettuazione dell’attività di vigilanza;

  • l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori;

  • la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI);

  • l’adozione delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza a dare istruzione ai lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile;

  • l’adempimento degli obblighi di vigilanza sulle attività lavorative e sull’efficacia delle misure di prevenzione.

La responsabilità connessa a questi obblighi può essere trasferita al Dirigente secondo le modalità previste dall’art. 16 del D. Lgs. 81/08 e nei limiti di cui all’art. 17 del D. Lgs. 81/08.

Attraverso la delega il dirigente diviene invece, titolare dei doveri perimetrati dall’atto di delega di funzioni, con le necessarie autonomie decisionali e di spesa.

Occorre, infine, sottolineare che con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni il datore di lavoro dovrà adempiere anche agli obblighi formativi.

Conclusioni

L’architettura del TUSL garantisce, attraverso una rigorosa suddivisione di ruoli e responsabilità, la certezza e l’efficacia dell’azione prevenzionistica. La figura del Datore di Lavoro resta l’unico detentore, titolare dei poteri decisionali e di spesa, nonché responsabile ultimo della sicurezza nei luoghi di lavoro. La delega di funzioni, se correttamente formalizzata, può trasferire specifici obblighi e poteri a un Dirigente, che assume così piena responsabilità gestionale e penale. Occorre, infine, precisare che la posizione di Datore di Lavoro non è mai delegabile nella sua interezza e la figura del “Datore di Lavoro delegato” non trova alcun riconoscimento nella normativa vigente. 

A garanzia della sicurezza collettiva, la chiarezza terminologica e giuridica rappresenta dunque un presidio irrinunciabile per la tutela effettiva della salute e sicurezza sul lavoro, come delineato dagli artt. 2, 16,17 e 18 del D. Lgs. 81/08.

Indice

A cura di:

Francesco Piccaglia

Avvocato penalista, iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti. Esperto in diritto penale particolare focus sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, ambientale e responsabilità amministrativa degli enti, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Autore per le principali riviste in materia di Sicurezza sul Lavoro e Ambiente.

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