Il nuovo accordo sulle formazioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Introduzione
Con ampio ritardo rispetto alla data inizialmente prevista (ovvero il 30.6.2022) e dopo diversi rinvii, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato approvato il nuovo Accordo che rivede in maniera sostanziale la formazione in materia sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e che rappresenta un’importante opera di evoluzione, unificazione ed abrogazione dei precedenti Accordi, ovvero:
- Accordo del 21 dicembre 2011: che stabiliva la formazione per Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
- Accordo del 21 dicembre 2011: relativo ai corsi di formazione per il Datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione.
- Accordo del 22 febbraio 2012: che riguardava le attrezzature di lavoro per cui è richiesta specifica abilitazione degli operatori.
- Accordo del 25 luglio 2012: sulle linee applicative degli Accordi precedenti.
- Accordo del 7 luglio 2016: sui criteri per la formazione dei responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
Il documento, ad oggi in via di pubblicazione (e quindi con possibilità di modifiche dell’ultima ora) e lungamento atteso da giuristi e addetti ai lavori, introduce rilevanti modifiche alla disciplina di cui all’art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 215/2021, ponendo l’accento sulla necessità di accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi, nello spirito di maggiore uniformità ed efficacia.
Senza volere entrare nel merito dell’effettivo raggiungimento dello sfidante obiettivo qualitativo prefissato, lo scopo della presente analisi è quello di approfondire i principali cambiamenti introdotti dal nuovo Accordo, evidenziando anche le differenze rispetto ai precedenti e fornendo un primo quadro sintetico del risultato complessivo, con riserva di approfondire con specifici focus.
Le principali innovazioni
Definizione dei requisiti del Soggetto formatore
Tra le novità di maggiore rilievo, spicca la ridefinizione dei requisiti richiesti ai Soggetti formatori.
Al punto 1 della Parte I dell’Accordo, vengono individuate 3 categorie distinte di soggetti formatori per la formazione e l’aggiornamento, (inclusi seminari e convegni), ovvero:
- soggetti istituzionali;
- soggetti accreditati (in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma. Per i corsi di cui all’Accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata. In deroga a quanto sopra, per erogare i corsi di formazione Lavoratori, Preposti e Dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I dell’Accordo);
- Altri soggetti.
Con atto successivo, previo confronto con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori.
Con lo stesso atto si potrà procedere all’istituzione di un apposito repertorio/elenco nazionale.
Il nuovo Accordo stabilisce inoltre criteri più stringenti per i soggetti direttamente collegati a Organismi Paritetici e Associazioni sindacali.
Organizzazione e gestione dei corsi
Un’altra innovazione degna di nota è rappresentata dall’introduzione, al punto 3 della Parte I, dell’obbligo di progettare formalmente le attività formative, al fine di garantire una maggiore strutturazione del processo:
“Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
e) verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
f) predisporre il verbale della verifica finale;
g) predisporre l’attestato di formazione”.
La parte IV dell’Accordo invita i Soggetti formatori ad un approccio sistemico ed all’adozione di modelli organizzativi interni attraverso l’implementazione di un ciclo di garanzia della qualità e di miglioramento della stessa. Il riferimento metodologico e concettuale per la gestione di tali processi viene individuato nel ciclo “PDCA” di Deming (Plan, Do, Check, Act).
Il processo di formazione deve, dunque, passare attraverso le fasi di:
- Analisi dei fabbisogni formativi e contesto;
- Progettazione;
- Erogazione;
- Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione;
- Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento.
Il “documento progettuale”, o progetto formativo, dovrà contenere il “dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa”.
Il progetto formativo deve rispondere a una serie di requisiti quali:
- conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e a eventuali standard di riferimento;
- coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
- pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell’organizzazione aziendale.
Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:
- le specifiche del percorso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:
- gli obiettivi e risultati attesi;
- l’articolazione oraria delle unità didattiche;
- i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.
- le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali):
- la strategia formativa e le metodologie didattiche;
- il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;
- le azioni di tutoraggio.
- le specifiche per il controllo e la verifica:
- le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari
- di gradimento);
- le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto
- riguarda le verifiche intermedie che finali).
Modifiche agli attestati
Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di formazione devono ora includere il codice fiscale del partecipante e riportare obbligatoriamente le equipollenze. Tali disposizioni mirano a migliorare la trasparenza e la legalità delle certificazioni anche all’esito dei gravi casi di contraffazione degli attestati accertati nel recente passato dall’Autorità.
Formazione Datori di lavoro per propri Lavoratori Dirigenti e Preposti
Per quanto riguarda i Datori di lavoro, l’Accordo introduce alcune disposizioni che semplificano il processo formativo. Il Datore di lavoro che organizza direttamente la formazione per i propri Lavoratori, Dirigenti e Preposti è esonerato dai requisiti imposti ai Soggetti formatori.
Formazione Datori di Lavoro
Trattasi della principale novità attesa dal nuovo Accordo.
Il nuovo percorso didattico di 16 ore viene suddiviso in:
- Modulo giuridico (speculare al novellato Modulo giuridico per il dirigente, a cui si fa rimando per le principali novità);
- un ampio Modulo denominato “Organizzazione e gestione della SSL”, tra cui spicca, tra l’altro, un focus specifico sul processo di valutazione dei rischi e sui contenuti dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008, in materia di Modelli di Organizzazione e Gestione (previsto, pur in modalità meno dettagliata, anche nel relativo Modulo per Dirigenti), ma anche il riferimento ai “Costi della mancata sicurezza e benefici della sicurezza” ed alle “Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione”.
Di seguito gli obiettivi formativi per il Datore di lavoro definiti dall’Accordo:
- far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di Datore di lavoro;
- far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al Datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
- illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
- far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
- illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione.
Formazione Datori di Lavoro – RSPP
Il nuovo Accordo modifica la formazione dei Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Le regole del 2011 prevedevano corsi differenti per attività a rischio basso (16 ore), medio (32 ore) e alto (48 ore) basati sul codice ATECO o sul livello di rischio aziendale.
Ora il corso è unico, di 8 ore, sommate a ulteriori 16 ore obbligatorie per tutti i Datori di lavoro.
Tuttavia, nei settori Pesca, Agricoltura, Edilizia, Chimico e Petrolchimico sono previsti moduli aggiuntivi sempre obbligatori.
Novità per la formazione di Dirigenti e Preposti
La formazione per Dirigenti e Preposti viene rivista nei contenuti; di seguito i principali spunti di interesse.
Preposti
Il corso passa da 8 a 12 ore, nella scia del focus di normativa e giurisprudenza su quella che viene considerata la figura chiave in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende.
Viene specificato che al corso per Preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione generale e specifica per Lavoratori.
Diversamente dall’Accordo precedente, il percorso formativo per Preposti viene suddiviso in Moduli (1. Giuridico normativo, 2. Gestione e Organizzazione della sicurezza, 3. Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei Lavoratori delle attività, 4. Comunicazione ed informazione).
All’interno del Modulo giuridico normativo vengono introdotti i “nuovi” temi (a dire il vero già ampiamente trattati nella prassi) della “individuazione del Preposto” e del “Preposto di fatto ed effettività dei ruoli”.
Il concetto di “effettività”, di matrice giurisprudenziale, viene dunque fatto proprio da una fonte, pur non avente forza di legge, riconosciuta come strumento di raccordo normativo con effetto vincolante per le parti coinvolte.
I nuovi contenuti trovano la loro ragion d’essere nell’esigenza di far comprendere al Preposto l’ineluttabilità del ruolo prevenzionistico in presenza del ruolo – anche solo di fatto – organizzativo.
La previsione non ha, peraltro, un contenuto particolarmente innovativo, dal momento che l’analisi delle novità introdotte dalla L. 215/2021 e del valore ricognitivo e non costitutivo dell’individuazione, sono già da tempo oggetto di trattazione nell’ambito della formazione dei Preposti.
Medesimo ragionamento può essere condotto in relazione alla “novità” relativa alle tematiche degli “Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione” e della “gestione del rischio interferenziale e il DUVRI”.
Trattasi, infatti, di aspetti rilevantissimi, già peraltro previsti per la formazione dei Dirigenti (corretto quindi che siano estati esplicitati come obbligatori anche per i Preposti), da tempo divenuti, nella prassi, oggetto di approfondita trattazione da parte dei formatori, con riferimento particolare alla declinazione del rapporto tra il dovere di sovrintendenza e vigilanza e la presenza di appalti interni o esterni.
Il Modulo giuridico normativo viene, infine, integrato con un ulteriore contenuto denominato “l’importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati”.
Anche in questo caso, trattasi di una naturale evoluzione desunta dalla prassi, che vede l’interpretazione del combinato disposto di cui alle lettere A), F) ed F-bis) dell’art. 19 nella corretta individuazione, ricezione, segnalazione e gestione di 1. unsafe acts, 2. unsafe conditions e 3. near-misses da parte del Preposto.
Dirigenti
All’interno del Modulo giuridico normativo della formazione per i Dirigenti vengono mantenuti i punti relativi al sistema legislativo, ai soggetti del sistema di prevenzione aziendale, alla delega di funzioni ed alle responsabilità civili, penali ed amministrative (leggasi ex D.Lgs. 231/2001).
Vengono, inoltre, introdotti due contenuti, inediti e particolarmente delicati in quanto attinenti a tematiche psico-sociali, relativi:
- alla prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro), che diviene contenuto obbligatorio anche per la formazione del RSPP;
- all’inserimento di Lavoratori disabili (riferimento al D.Lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3-bis), D.L. 76/2013 (art. 9, c. 4-ter) convertito con L. 99/2013), estraneo, invece alla formazione del RSPP.
Il Modulo 2 “gestione ed organizzazione della sicurezza” perde il punto relativo ai contratti di appalto e DUVRI, che viene traslato nel Modulo 3.
Scompare, opportunamente, l’oscuro punto relativo alla “gestione della documentazione tecnico – amministrativa”, di cui non era mai stato chiarito il reale contenuto applicativo, che resta solo nel corso “per Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008”.
Il Modulo 3 viene rivoluzionato sin dal titolo, che passa da “Individuazione e valutazione dei rischi” a “Compiti specifici del dirigente in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro”.
Ciò avviene coerentemente alla creazione dello specifico percorso didattico per il Datore di lavoro, al quale, solo, viene dedicato il punto relativo alla valutazione dei rischi, in quanto obbligo non delegabile.
Ai Dirigenti restano, invece i seguenti argomenti:
- Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il dirigente opera;
- Importanza della sorveglianza sanitaria;
- Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione;
- Gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.
- Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze.
Il Modulo “Cantieri”
Tanto per i Datori di Lavoro quanto per i Dirigenti dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili (come definiti dall’art. 89 e dall’Allegato X D.Lgs. 81/2008), viene introdotto un Modulo aggiuntivo della durata minima di 6 ore dedicato espressamente alle attività rientranti nel Titolo IV D.Lgs. 81/2008 che integra gli obblighi formativi previsti dall’art. 97, comma 3-ter, D.Lgs. 81/2008.
Trattati di una novità rilevante ed opportuna, che tratta i seguenti argomenti:
- I soggetti definiti dal Titolo IV capo I, e relativi obblighi e responsabilità;
- La redazione dei piani di sicurezza: finalità, tempi e contenuti;
- Le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall’art. 95 D.Lgs. 81/2008;
- Gli obblighi del Datore di lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti di cui all’art. 96 D.Lgs. 81/2008;
- Il cronoprogramma dei lavori;
- Esempi e analisi di un PSC;
- Esempi e analisi di un POS.
Durata dei corsi
La durata minima dei corsi subisce alcune modifiche.
Il corso per Preposti, come detto, viene esteso da 8 a 12 ore, mentre quello per Dirigenti, pur ridotto da 16 a 12 ore, prevede un’aggiunta di 6 ore specifiche per i cantieri (ove applicabile).
Nuovi Moduli e Attrezzature
Il punto 8 della Parte II tratta dei corsi per “l’abilitazione degli operatori per le attrezzature” per cui essa è richiesta. Viene specificato che l’acquisizione dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal titolo III D.Lgs. 81/2008.
Tra le novità, si segnala l’introduzione di un Modulo pratico (di 6 ore) dedicato ai carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori telescopici con funzioni aggiuntive di sollevamento di carichi sospesi e di persone (6 ore), oltre all’aggiunta di attrezzature quali carro raccoglifrutta, caricatori per movimentazione materiali e carriponte.
I Moduli giuridico-normativi per le attrezzature vengono eliminati, mentre quelli teorici sono ampliati.
Formazione per Ambienti confinati e sospetti di inquinamento
Pur essendo la formazione in relazione agli Ambienti confinati estranea al D.Lgs. 81/2008, il nuovo Accordo interviene in materia, definendo “gli obblighi formativi di cui all’art.2, lett. d), DPR 177/2011”, stabilendo una durata minima di 12 ore suddivisa in un Modulo tecnico-giuridico di 4 ore ed una parte pratica da 8 con simulazione sull’utilizzo dei dispositivi.
Senza poter entrare, in questa sede, nel merito delle criticità storicamente connesse alla disciplina della specifica tematica (tutt’oggi disciplinata da una “norma ponte” in materia di qualificazione delle imprese – cfr. art. 1, commi 1 e 2, DPR 177/2011 – e dagli artt. 66 e 121 e Allegato IV punto 3 D.Lgs. 81/2008, che non forniscono una definizione di ambiente confinato e sospetto di inquinamento), né della completezza del percorso formativo così delineato, si rileva che l’Accordo va a colmare opportunamente un vuoto di disciplina che aveva necessità di essere risolto.
Restrizioni sulle modalità di erogazione
Numerose restrizioni vengono introdotte sulle modalità di erogazione delle attività formative. È vietato, ad esempio, l’uso del cellulare per partecipare ai corsi in videoconferenza. La formazione teorica relativa alle attrezzature non può essere erogata in videoconferenza, mentre la formazione per Datori di lavoro SPP è esclusa dalle modalità e-learning.
Scadenze e aggiornamenti
Le disposizioni prevedono che la scadenza dei corsi decorra dalla data indicata sull’attestato. Inoltre, è confermato l’aggiornamento almeno biennale per i Preposti (minimo 6 ore) e previsto un aggiornamento almeno quinquennale per i Datori di lavoro, i Dirigenti (minimo 6 ore) e il Datore di Lavoro RSPP (minimo 6 ore).
Viene precisato, per i preposti che l’aggiornamento debba essere effettuato ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato, fatta eccezione per l’aggiornamento di Lavoratori, Preposti, Datori di lavoro e Lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008.
Viene chiarito che l’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
Equipollenze e modifiche
Il nuovo Accordo introduce anche una serie di esoneri e riforme relative ai corsi. Ad esempio, i Dirigenti sono esonerati dal corso destinato ai Datori di lavoro, mentre alcune equipollenze tra corsi vengono modificate o eliminate.
Verifica della formazione
Il punto 7 dell’Accordo tratta della verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Questo processo è fondamentale per assicurare che le conoscenze e le competenze acquisite durante la formazione siano effettivamente applicate nel contesto lavorativo. La valutazione dell’efficacia della formazione deve essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, e deve constatare l’applicazione al lavoro delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti.
Il Datore di lavoro, eventualmente con il supporto del RSPP, può utilizzare diverse modalità per verificare l’efficacia della formazione:
- Analisi infortunistica aziendale: Misurare l’incidenza degli infortuni prima e dopo l’intervento formativo, inclusi i “mancati infortuni”. Questa analisi permette di valutare se la formazione ha contribuito a ridurre gli incidenti sul lavoro;
- Questionari da somministrare al personale: Utilizzare questionari di autovalutazione per valutare l’acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei Lavoratori. I questionari possono riguardare la percezione del pericolo, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali e la percezione dell’esperienza formativa;
- Check list di valutazione: Utilizzare check list per osservare i comportamenti dei Lavoratori e verificare se adottano comportamenti sicuri. Gli elementi da osservare possono includere l’uso dei DPI, il corretto utilizzo delle attrezzature e il rispetto delle procedure di lavoro.
La disciplina transitoria
Al fine di agevolare l’adeguamento alle nuove norme, il documento prevede una corposa serie di disposizioni transitorie (Parte VII punto 2).
Tra queste, si segnala la possibilità di erogare i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV D.Lgs. 81/2008 (per Coordinatori) per un periodo di 12 mesi.
I Datori di Lavoro sono tenuti a frequentare il relativo corso di formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore.
Riconoscimento formazione pregressa
a) Datore di lavoro
I corsi di formazione per Datori di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi alle disposizioni del nuovo documento, sono riconosciuti (non è chiaro se con il termine “conformi” si intenda una identità sia di contenuti che di durata).
b) Dirigenti e Preposti
Per i Dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
Medesima validità hanno i corsi per Preposti effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, ma per i Preposti per i quali il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, l’obbligo di aggiornamento deve essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore.
c) Nuove Attrezzature e Ambienti Confinati
La formazione dovrà essere conclusa entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
Sono riconosciuti i corsi di formazione per ambienti confinati o s.d.i. e per le attrezzature non già disciplinate da precedenti accordi purché i contenuti siano “conformi al presente Accordo”.



