Nei requisiti di accesso ai corsi di formazione bisogna costituire l’aula oltre che in base alla mansione dei lavoratori anche in base alla valutazione dei rischi dell’azienda?
Si, il nuovo Accordo richiede che per la verifica della concreta efficacia della formazione sia necessario costituire l’aula sia in base alla mansione che alla valutazione dei rischi. In. considerazione di ciò, uno dei requisiti indispensabili è la omogeneità dei discenti.
Di seguito l’estratto del testo normativo:
La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo. Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28.


