Il Direttore del personale di un’azienda “A” che è anche Amministratore delegato di un’altra azienda “B” (controllata al 100% da “A”), ha seguito il corso Datore di Lavoro per l’Azienda “B”. Tale corso gli varrà come formazione specifica anche per l’azienda “A”?

No, non gli varrà come formazione specifica per l’azienda “A”. L’Accordo chiarisce che la formazione specifica è riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi aziendali e deve essere strettamente orientata ai pericoli connessi alle mansioni svolte, tale interpretazione viene, altresì, confermata dalle FAQ ministeriale del 2026 che ribadiscono che la progettazione formativa deve essere coerente con i rischi reali dell’azienda e che non è ammessa una formazione standardizzata o sganciata dal contesto produttivo.  Ne consegue, pertanto, che la formazione è sempre plasmata sull’azienda e non può essere trasferita automaticamente da un’azienda all’altra.

Precisiamo, inoltre, che nell’Accordo si fa esplicito riferimento al riconoscimento del credito formativo solo se il ruolo svolto è nella medesima azienda, va da sé che negli altri casi la formazione deve essere ripetuta. Le FAQ confermano l’orientamento e prevedono che il riconoscimento della formazione pregressa vale solo in caso di piena conformità ai nuovi requisiti e coerenza con i rischi effettivi.

 

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