No, non gli varrà come formazione specifica per l’azienda “A”. L’Accordo chiarisce che la formazione specifica è riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi aziendali e deve essere strettamente orientata ai pericoli connessi alle mansioni svolte, tale interpretazione viene, altresì, confermata dalle FAQ ministeriale del 2026 che ribadiscono che la progettazione formativa deve essere coerente con i rischi reali dell’azienda e che non è ammessa una formazione standardizzata o sganciata dal contesto produttivo. Ne consegue, pertanto, che la formazione è sempre plasmata sull’azienda e non può essere trasferita automaticamente da un’azienda all’altra.
Precisiamo, inoltre, che nell’Accordo si fa esplicito riferimento al riconoscimento del credito formativo solo se il ruolo svolto è nella medesima azienda, va da sé che negli altri casi la formazione deve essere ripetuta. Le FAQ confermano l’orientamento e prevedono che il riconoscimento della formazione pregressa vale solo in caso di piena conformità ai nuovi requisiti e coerenza con i rischi effettivi.