Dopo quanti anni dalla realizzazione del corso si può eliminare completamente il fascicolo?

L’Accordo prevede che debba essere conservato il fascicolo del corso per 10 anni insieme all’attestato di formazione.

“7. FASCICOLO DEL CORSO

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso”. Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:

→ dati anagrafici dei partecipanti;

→ registro presenze dei partecipanti con firme;

→ elenco dei docenti con firme;

→ progetto formativo e programma del corso;

→ verbale di verifica finale di cui al paragrafo 4, parte I.” (vd. pag 9 del ASR2025)”

 

Il termine dei 10 anni è una garanzia al fine di accertare la validità dell’avvenuta formazione e consente, in caso di eventuali controlli ispettivi da parte degli enti di dare prova dell’attività di formazione avvenuta.

Dopo tale termine il datore di lavoro potrà decidere di eliminare dall’archivio i predetti attestati, previa verifica sulla validità/scadenza. 

Si ricorda, comunque, che gli attestati devono essere consegnati al termine dell’attività formativa ai lavoratori da parte del formatore (a seguito della modifica attuata dal nuovo ASR25).

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